La presenza nel nostro ordinamento di due plessi giurisdizionali, quello ordinario e quello amministrativo, preposti a decidere le controversie fra privato cittadino e pubblica amministrazione, ha posto il problema di stabilire i criteri sulla scorta dei quali ripartire la giurisdizione, sin dalla istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato. Il codice del processo amministrativo dedica al problema della giurisdizione il capo terzo, del titolo primo, del libro primo (artt. 7-12). A dette norme, tuttavia, si devono aggiungere l’art. 133 c.p.a. che enumera le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e l’art. 134 c.p.a. che elenca le materie in cui il giudice amministrativo esercita giurisdizione di merito.
Il riparto di giurisdizione
Sergio perongini
2020
Abstract
La presenza nel nostro ordinamento di due plessi giurisdizionali, quello ordinario e quello amministrativo, preposti a decidere le controversie fra privato cittadino e pubblica amministrazione, ha posto il problema di stabilire i criteri sulla scorta dei quali ripartire la giurisdizione, sin dalla istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato. Il codice del processo amministrativo dedica al problema della giurisdizione il capo terzo, del titolo primo, del libro primo (artt. 7-12). A dette norme, tuttavia, si devono aggiungere l’art. 133 c.p.a. che enumera le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e l’art. 134 c.p.a. che elenca le materie in cui il giudice amministrativo esercita giurisdizione di merito.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.