Il legislatore con la legge n. 280/2003 ha avuto il merito di conferire una collocazione giuridica all’ordinamento sportivo, di chiarire il rapporto tra l’ordina- mento sportivo e quello nazionale configurando una giurisdizione statale in materia sportiva soltanto in caso di “effettiva rilevanza” di situazioni giuridiche soggettive insorte nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Gli atti emanati dal C.O.N.I. e dalle federazioni sportive che abbiano una c.d. “rilevanza esterna” all’ordinamento sportivo, attesa la loro natura di carattere pubblicistico, assumono portata e natura di provvedimenti amministrativi, con la conseguenza che i soggetti tesserati sono titolari di una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo.s Sarebbe auspicabile una tutela ri-sarcitoria in tutti i casi di lesione di un interesse sostanziale a un bene della vita sia esso qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo indipendentemente dal fatto che sia riconducibile alle questioni rilevanti e non per l’ordinamento statale. In altri termini ogni qualvolta un provvedimento illegittimo leda un interesse sostanziale e come se si trasformasse in un’illiceità rilevante ai sensi dell’art. 2043 c.c.
La competenza del giudice amministrativo nell'ordinamento sportivo
Carmencita Guacci
2020-01-01
Abstract
Il legislatore con la legge n. 280/2003 ha avuto il merito di conferire una collocazione giuridica all’ordinamento sportivo, di chiarire il rapporto tra l’ordina- mento sportivo e quello nazionale configurando una giurisdizione statale in materia sportiva soltanto in caso di “effettiva rilevanza” di situazioni giuridiche soggettive insorte nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Gli atti emanati dal C.O.N.I. e dalle federazioni sportive che abbiano una c.d. “rilevanza esterna” all’ordinamento sportivo, attesa la loro natura di carattere pubblicistico, assumono portata e natura di provvedimenti amministrativi, con la conseguenza che i soggetti tesserati sono titolari di una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo.s Sarebbe auspicabile una tutela ri-sarcitoria in tutti i casi di lesione di un interesse sostanziale a un bene della vita sia esso qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo indipendentemente dal fatto che sia riconducibile alle questioni rilevanti e non per l’ordinamento statale. In altri termini ogni qualvolta un provvedimento illegittimo leda un interesse sostanziale e come se si trasformasse in un’illiceità rilevante ai sensi dell’art. 2043 c.c.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.