L’intenzione del legislatore, maturata negli ultimi anni, di garantire tutti i mezzi necessari per rafforzare la giustizia alternativa e rendere accessibile a tutti lo strumento della mediazione ritenuto appropriato ed efficace viene evidenziata dall’introduzione dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione in alcuni settori centrali in materia civilistica. La previsione di ipotesi di obbligatorietà del tentativo di conciliazione deve essere percepita dalle parti, da chi le assiste e da chi le rappresenta, quale concreta opportunità di evitare l’azione in sede giudiziale e quale fecondo mezzo per la diffusione della cultura della mediazione. Sono analizzate varie figure di conciliazioni obbligatorie speciali tra le quali la mediazione obbligatoria in caso di responsabilità medica (ex art. 8 l. 24/2017) nonchè la conciliazione in tema di diritto d’autore. Inoltre, il principio stesso di autonomia privata che caratterizza e guida ogni strumento negoziale di risoluzione delle controversie, inclusa la mediazione, giustifica la consensuale applicazione del procedimento descritto dal decreto 28/2010 anche in relazione alle controversie per le quali non sia imposto, purchè riguardi diritti disponibili (art. 2 d.lgs 28/2010). Vengono descritte e studiate, inoltre, alcune ipotesi di conciliazioni facoltative disciplinate da norme speciali come la conciliazione in materia di franchising (L. 129/2004), la conciliazione nel settore turistico o la conciliazione non-contenziosa dinanzi al Giudice di Pace, a ulteriore testimonianza del favor mostrato dal legislatore nei confronti degli strumenti negoziali di risoluzione delle controversie.
Le conciliazioni obbligatorie speciali. Le conciliazioni facoltative
Claudia Troisi
;
2020-01-01
Abstract
L’intenzione del legislatore, maturata negli ultimi anni, di garantire tutti i mezzi necessari per rafforzare la giustizia alternativa e rendere accessibile a tutti lo strumento della mediazione ritenuto appropriato ed efficace viene evidenziata dall’introduzione dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione in alcuni settori centrali in materia civilistica. La previsione di ipotesi di obbligatorietà del tentativo di conciliazione deve essere percepita dalle parti, da chi le assiste e da chi le rappresenta, quale concreta opportunità di evitare l’azione in sede giudiziale e quale fecondo mezzo per la diffusione della cultura della mediazione. Sono analizzate varie figure di conciliazioni obbligatorie speciali tra le quali la mediazione obbligatoria in caso di responsabilità medica (ex art. 8 l. 24/2017) nonchè la conciliazione in tema di diritto d’autore. Inoltre, il principio stesso di autonomia privata che caratterizza e guida ogni strumento negoziale di risoluzione delle controversie, inclusa la mediazione, giustifica la consensuale applicazione del procedimento descritto dal decreto 28/2010 anche in relazione alle controversie per le quali non sia imposto, purchè riguardi diritti disponibili (art. 2 d.lgs 28/2010). Vengono descritte e studiate, inoltre, alcune ipotesi di conciliazioni facoltative disciplinate da norme speciali come la conciliazione in materia di franchising (L. 129/2004), la conciliazione nel settore turistico o la conciliazione non-contenziosa dinanzi al Giudice di Pace, a ulteriore testimonianza del favor mostrato dal legislatore nei confronti degli strumenti negoziali di risoluzione delle controversie.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.