La legge di riforma del Sistema sanitario nazionale aveva definito i principi generali e le indicazioni di metodo per un universalismo delle prestazioni, richiamandosi all’art. 32 della Costituzione italiana. Si proponeva il metodo della «governance partecipata», pur non definendolo con questo termine, tra tutti gli attori istituzionali e civili presenti sui territori, e un «coinvolgimento attivo del cittadino», attraverso una formazione mirata, che nel contempo creasse consapevolezza e prevenzione. Infatti, tra gli obiettivi indicati nella legge, all’art. 2 c’è al primo posto la formazione: «1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un’adeguata educazione sanitaria del cittadino e della comunità»; e al secondo la prevenzione: «2) la prevenzione dalle malattie e dagli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro». La legge doveva porsi a garanzia del singolo e della collettività: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività» (art. 1, Legge 833/78). L’interrogativo che si posti nel saggio sono: i passaggi normativi successivi, sia nazionali sia regionali, e le scelte operate a livello locale hanno prodotto un’adesione a quel modello di welfare sanitario o si è verificato un allontanamento, con la definizione di nuove priorità?
Dalla legge 833/78 all'attale complessità dei sistemi di welfare socio-sanitari regionali
trapaneseMembro del Collaboration Group
2020-01-01
Abstract
La legge di riforma del Sistema sanitario nazionale aveva definito i principi generali e le indicazioni di metodo per un universalismo delle prestazioni, richiamandosi all’art. 32 della Costituzione italiana. Si proponeva il metodo della «governance partecipata», pur non definendolo con questo termine, tra tutti gli attori istituzionali e civili presenti sui territori, e un «coinvolgimento attivo del cittadino», attraverso una formazione mirata, che nel contempo creasse consapevolezza e prevenzione. Infatti, tra gli obiettivi indicati nella legge, all’art. 2 c’è al primo posto la formazione: «1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un’adeguata educazione sanitaria del cittadino e della comunità»; e al secondo la prevenzione: «2) la prevenzione dalle malattie e dagli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro». La legge doveva porsi a garanzia del singolo e della collettività: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività» (art. 1, Legge 833/78). L’interrogativo che si posti nel saggio sono: i passaggi normativi successivi, sia nazionali sia regionali, e le scelte operate a livello locale hanno prodotto un’adesione a quel modello di welfare sanitario o si è verificato un allontanamento, con la definizione di nuove priorità?I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.