La normazione sull’emergenza da covid-19 sconta l’assenza di una norma costituzionale che disciplini lo stato di emergenza ed individui i limiti alla possibilità di incidere sulle libertà costituzionali; in secondo luogo ha stabilito che i d.p.c.m., che non rientrano neppure tra le fonti secondarie, possano incidere su principi e diritti costituzionalmente riconosciuti in violazione del principio di legalità, con una “autorizzazione”, data con decreto legge, che non sembra idonea a fondare il potere derogatorio.
Notazioni sulle fonti utilizzate per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in Italia
Andrea Di Lieto
2020
Abstract
La normazione sull’emergenza da covid-19 sconta l’assenza di una norma costituzionale che disciplini lo stato di emergenza ed individui i limiti alla possibilità di incidere sulle libertà costituzionali; in secondo luogo ha stabilito che i d.p.c.m., che non rientrano neppure tra le fonti secondarie, possano incidere su principi e diritti costituzionalmente riconosciuti in violazione del principio di legalità, con una “autorizzazione”, data con decreto legge, che non sembra idonea a fondare il potere derogatorio.File in questo prodotto:
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