L’indagine analizza il ricorso al trust da parte di una Fondazione bancaria, al fine di definire l’adeguatezza della soluzione e il rapporto tra l’attività negoziale ipotizzata e il contesto socio-economico del terzo settore. L’indagine ha permesso affermare che le Fondazioni di origine bancaria sono operatori del Terzo settore e «concorrono al perseguimento delle finalità» del comparto. Ciò avvalora l’assoggettabilità dell’operazione progettata dalla Fondazione all’applicazione del cod. t.s. Attesa la possibilità di riconoscere al trust la qualifica di soggetto autonomo di imposta, si è ammessa la vicenda del trust ETS, nel senso prospettato dalla Fondazione senza, tuttavia, riconoscere al trust la natura di soggetto di diritto. Il riconoscimento della qualifica di ETS imporrà di sottoporre il patrimonio destinato al regime normativo del cod. t.s. Si dovrà, ad esempio, prevedere la denominazione «Ente del Terzo settore» nell’atto istitutivo e l’iscrizione del trust nel RUNTS. La Fondazione dovrà riconoscere, altresí, in capo al trustee l’obbligo di tenere le scritture contabili e di bilancio cosí come previsto dall’art. 13 cod. t.s. Il trust cover, ancòra, dovrà perseguire finalità corrispondenti a quelle di cui all’art. 5 cod. t.s. «in via esclusiva o principale». Inoltre, i beni conferiti in trust dovranno essere utilizzati per lo svolgimento delle finalità individuate nell’atto istitutivo. Nondimeno, il divieto di non distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, imporrà l’inammissibilità della previsione che individui nella Fondazione il beneficiario dei beni residui a séguito dell’estinzione del Trust cover.
Fondazioni bancarie e terzo settore. Il caso del Trust della Fondazione Banco di Napoli
marcello d'ambrosio
2021-01-01
Abstract
L’indagine analizza il ricorso al trust da parte di una Fondazione bancaria, al fine di definire l’adeguatezza della soluzione e il rapporto tra l’attività negoziale ipotizzata e il contesto socio-economico del terzo settore. L’indagine ha permesso affermare che le Fondazioni di origine bancaria sono operatori del Terzo settore e «concorrono al perseguimento delle finalità» del comparto. Ciò avvalora l’assoggettabilità dell’operazione progettata dalla Fondazione all’applicazione del cod. t.s. Attesa la possibilità di riconoscere al trust la qualifica di soggetto autonomo di imposta, si è ammessa la vicenda del trust ETS, nel senso prospettato dalla Fondazione senza, tuttavia, riconoscere al trust la natura di soggetto di diritto. Il riconoscimento della qualifica di ETS imporrà di sottoporre il patrimonio destinato al regime normativo del cod. t.s. Si dovrà, ad esempio, prevedere la denominazione «Ente del Terzo settore» nell’atto istitutivo e l’iscrizione del trust nel RUNTS. La Fondazione dovrà riconoscere, altresí, in capo al trustee l’obbligo di tenere le scritture contabili e di bilancio cosí come previsto dall’art. 13 cod. t.s. Il trust cover, ancòra, dovrà perseguire finalità corrispondenti a quelle di cui all’art. 5 cod. t.s. «in via esclusiva o principale». Inoltre, i beni conferiti in trust dovranno essere utilizzati per lo svolgimento delle finalità individuate nell’atto istitutivo. Nondimeno, il divieto di non distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, imporrà l’inammissibilità della previsione che individui nella Fondazione il beneficiario dei beni residui a séguito dell’estinzione del Trust cover.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.