Nel biodiritto penale la razionalizzazione del dato normativo passa attraverso la razionalizzazione del diritto giurisprudenziale penale. E questo rappresenta la naturale conseguenza, infatti, del compito che la deontologia ermeneutica ha assunto nel tempo: quello di tutelare diritti fondamentali che, nel caso del consapevole e ragionevole esercizio dell’autodeterminazione terapeutico-sanitaria ex artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., ha caratterizzato un percorso di creazione e concretizzazione di un diritto penale provvisorio, quale quello emergente dalla giurisprudenza costituzionale e di merito. Dal rifiuto di cure, al diritto a lasciarsi morire, fino al diritto all’aiuto nel morire autodeterminato e al diritto di autodeterminare il momento di morire, allora, il cammino evolutivo del diritto al consenso informato è giunto, anche per ragioni di ordine civile, a riconoscere la licitizzazione di trattamenti sanitari nell’ambito di un diritto penale dell’eguaglianza sostanziale in cui si cogliesse, a pieno, la chiara distinzione tra condotte (c)o(m)missive che lasciano morire e condotte (c)o(m)missive che uccidono. Tuttavia, a fronte di un tale sforzo ermeneutico, restano nell’attuale contesto sistematico situazioni riferibili a soggetti vulnerabili la cui legittima tutela, sopportando i limiti della nomofilachia delle norme, va recuperata necessariamente alla discrezionalità del legislatore, non senza avere la piena consapevolezza che le strutture dommatiche normativamente ricostruite devono corrispondere a scelte di politica criminale rigorosamente ispirate da quelle opzioni di valore costituzionali che le originano, e ciò anche per impedire che quei beni da tutelare vengano negati da una disciplina irrazionalmente criminogena.
Il diritto penale dell’(in)eguaglianza alla prova del trattamento lecito di fine vita: per il ragionevole esercizio di un diritto fondamentale
Sessa Antonino
2021-01-01
Abstract
Nel biodiritto penale la razionalizzazione del dato normativo passa attraverso la razionalizzazione del diritto giurisprudenziale penale. E questo rappresenta la naturale conseguenza, infatti, del compito che la deontologia ermeneutica ha assunto nel tempo: quello di tutelare diritti fondamentali che, nel caso del consapevole e ragionevole esercizio dell’autodeterminazione terapeutico-sanitaria ex artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., ha caratterizzato un percorso di creazione e concretizzazione di un diritto penale provvisorio, quale quello emergente dalla giurisprudenza costituzionale e di merito. Dal rifiuto di cure, al diritto a lasciarsi morire, fino al diritto all’aiuto nel morire autodeterminato e al diritto di autodeterminare il momento di morire, allora, il cammino evolutivo del diritto al consenso informato è giunto, anche per ragioni di ordine civile, a riconoscere la licitizzazione di trattamenti sanitari nell’ambito di un diritto penale dell’eguaglianza sostanziale in cui si cogliesse, a pieno, la chiara distinzione tra condotte (c)o(m)missive che lasciano morire e condotte (c)o(m)missive che uccidono. Tuttavia, a fronte di un tale sforzo ermeneutico, restano nell’attuale contesto sistematico situazioni riferibili a soggetti vulnerabili la cui legittima tutela, sopportando i limiti della nomofilachia delle norme, va recuperata necessariamente alla discrezionalità del legislatore, non senza avere la piena consapevolezza che le strutture dommatiche normativamente ricostruite devono corrispondere a scelte di politica criminale rigorosamente ispirate da quelle opzioni di valore costituzionali che le originano, e ciò anche per impedire che quei beni da tutelare vengano negati da una disciplina irrazionalmente criminogena.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.