In the US-controlled prison camps around the world, in particular in the one set up at the Guantánamo naval base in Cuba, infringements have been committed in violation both of international law and the most basic rules of civilised living. As it is well known, torture was an instrument of criminal procedural law for a long time, then it was gradually banned since the 18th century; however, torture has carried on in some places, even though torture practices were formally forbidden and therefore illegal. Recently a kind of “right to torture” has returned, i.e. the reappearance of interpretations, doctrines and even legal provisions, administrative and judicial decisions aimed at restoring full legitimacy to torture practices. The reappearance of torture dated back to the 1990s in Israel and Germany and then rose to the headlines overwhelmingly after the tragic events of September 11, 2001 in the United States. Indeed, some jurists, both inside and outside the US administration, have speculated about the regulation and legalization of non-lethal forms of torture in order to obtain useful information to prevent imminent terrorist attacks (ticking bomb scenario). However the danger could be serious and imminent, if a terrorist attack is really carried out, it will hardly be able to threaten the survival of a state with solid democratic foundations; on the contrary, the use of torture even against a single person, although guilty, would end the rule of law and foster the return to barbarism. In a democracy the torture cannot coexist with the rule of law because it goes beyond the level of violence that a liberal-democratic state can tolerate without misrepresenting itself.

Nei campi di prigionia sotto controllo statunitense sparsi per il mondo e in particolare in quello allestito nella base navale di Guantánamo, a Cuba, sono stati commessi abusi in violazione del diritto internazionale e delle più elementari regole del vivere civile. Come è noto, la tortura fu a lungo uno strumento del diritto processuale penale e poi a partire dal XVIII gradatamente bandita; tuttavia in alcuni luoghi si è continuato a torturare, anche se le pratiche di tortura erano formalmente vietate e quindi illegali. In tempi recenti si è assistito a un ritorno di una sorta di “diritto alla tortura”, cioè al ripresentarsi di interpretazioni, dottrine e persino disposizioni normative, decisioni amministrative e giurisdizionali volte a restituire piena legittimità a pratiche di tortura. La riproposizione della tortura ebbe inizio negli anni novanta in Israele e Germania per poi assurgere agli onori della cronaca prepotentemente dopo i tragici eventi dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti. Infatti alcuni giuristi, sia interni all’amministrazione statunitense che estranei ad essa, hanno ipotizzato di regolamentare e legalizzare forme di tortura non letali per ottenere informazioni utili a prevenire imminenti attacchi terroristici (ticking bomb scenario). In realtà, per quanto grave e imminente possa essere il pericolo di un attentato, quest’ultimo, se portato a termine, difficilmente sarebbe in grado di minacciare la sopravvivenza di uno Stato di solide basi democratiche; al contrario, l’uso della tortura anche nei confronti di una sola persona, pur colpevole, segnerebbe la fine dello Stato di diritto e favorirebbe il ritorno alla barbarie. In una democrazia la tortura non può convivere con il diritto perché essa travalica il livello di violenza che uno Stato liberaldemocratico è in grado di tollerare senza snaturarsi.

L’inammissibile riproposizione della tortura legale

Tullio Fenucci
2021-01-01

Abstract

In the US-controlled prison camps around the world, in particular in the one set up at the Guantánamo naval base in Cuba, infringements have been committed in violation both of international law and the most basic rules of civilised living. As it is well known, torture was an instrument of criminal procedural law for a long time, then it was gradually banned since the 18th century; however, torture has carried on in some places, even though torture practices were formally forbidden and therefore illegal. Recently a kind of “right to torture” has returned, i.e. the reappearance of interpretations, doctrines and even legal provisions, administrative and judicial decisions aimed at restoring full legitimacy to torture practices. The reappearance of torture dated back to the 1990s in Israel and Germany and then rose to the headlines overwhelmingly after the tragic events of September 11, 2001 in the United States. Indeed, some jurists, both inside and outside the US administration, have speculated about the regulation and legalization of non-lethal forms of torture in order to obtain useful information to prevent imminent terrorist attacks (ticking bomb scenario). However the danger could be serious and imminent, if a terrorist attack is really carried out, it will hardly be able to threaten the survival of a state with solid democratic foundations; on the contrary, the use of torture even against a single person, although guilty, would end the rule of law and foster the return to barbarism. In a democracy the torture cannot coexist with the rule of law because it goes beyond the level of violence that a liberal-democratic state can tolerate without misrepresenting itself.
2021
978-88-5526-626-0
Nei campi di prigionia sotto controllo statunitense sparsi per il mondo e in particolare in quello allestito nella base navale di Guantánamo, a Cuba, sono stati commessi abusi in violazione del diritto internazionale e delle più elementari regole del vivere civile. Come è noto, la tortura fu a lungo uno strumento del diritto processuale penale e poi a partire dal XVIII gradatamente bandita; tuttavia in alcuni luoghi si è continuato a torturare, anche se le pratiche di tortura erano formalmente vietate e quindi illegali. In tempi recenti si è assistito a un ritorno di una sorta di “diritto alla tortura”, cioè al ripresentarsi di interpretazioni, dottrine e persino disposizioni normative, decisioni amministrative e giurisdizionali volte a restituire piena legittimità a pratiche di tortura. La riproposizione della tortura ebbe inizio negli anni novanta in Israele e Germania per poi assurgere agli onori della cronaca prepotentemente dopo i tragici eventi dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti. Infatti alcuni giuristi, sia interni all’amministrazione statunitense che estranei ad essa, hanno ipotizzato di regolamentare e legalizzare forme di tortura non letali per ottenere informazioni utili a prevenire imminenti attacchi terroristici (ticking bomb scenario). In realtà, per quanto grave e imminente possa essere il pericolo di un attentato, quest’ultimo, se portato a termine, difficilmente sarebbe in grado di minacciare la sopravvivenza di uno Stato di solide basi democratiche; al contrario, l’uso della tortura anche nei confronti di una sola persona, pur colpevole, segnerebbe la fine dello Stato di diritto e favorirebbe il ritorno alla barbarie. In una democrazia la tortura non può convivere con il diritto perché essa travalica il livello di violenza che uno Stato liberaldemocratico è in grado di tollerare senza snaturarsi.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4800450
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