Nell’ottica di rafforzamento del ‘sistema’ della sicurezza pubblica il legislatore ha emanato l’ennesimo decreto-legge (n. 130/2021) , conosciuto come “decreto immigrazione”, che interviene nei settori dell’immigrazione e della sicurezza delle persone; nell’ambito delle politiche securitarie vanno inserite le innovazioni concernenti il divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento (c.d. ‘Daspo urbano’) che ha visto, in modo continuo, accrescere le possibilità applicative, non solo all’interno settore della violenza sportiva, ma anche in ambiti diversi e, soprattutto, attraverso la previsione di presupposti sempre più slegati dalla commissione di ‘fatti’ di reato. Il contributo mette in luce i rischi di applicazione ‘preventiva’ della misura ancorata a forme di colpa d’autore; inoltre, le varie applicazione del Daspo urbano dovevano spingere, viceversa, il legislatore a prevedere specifici presupposti utili a fondare il divieto. Le passate esperienze hanno portato alla luce risultati disparati: dalla duplicazione di divieti già esistenti (come per le ordinanze che imponevano di non sfruttare la prostituzione o cedere stupefacenti) alla introduzione di divieti non imposti dalla legge, ma pertinenti a comportamenti ritenuti ‘rischiosi’.

Il ‘daspo’: una misura costituzionalmente problematica. Osservazioni sul «divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» [(art. 11 co. 1 lett. b)d.l. n. 130/2020)].

TELESCA Mariangela
2020-01-01

Abstract

Nell’ottica di rafforzamento del ‘sistema’ della sicurezza pubblica il legislatore ha emanato l’ennesimo decreto-legge (n. 130/2021) , conosciuto come “decreto immigrazione”, che interviene nei settori dell’immigrazione e della sicurezza delle persone; nell’ambito delle politiche securitarie vanno inserite le innovazioni concernenti il divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento (c.d. ‘Daspo urbano’) che ha visto, in modo continuo, accrescere le possibilità applicative, non solo all’interno settore della violenza sportiva, ma anche in ambiti diversi e, soprattutto, attraverso la previsione di presupposti sempre più slegati dalla commissione di ‘fatti’ di reato. Il contributo mette in luce i rischi di applicazione ‘preventiva’ della misura ancorata a forme di colpa d’autore; inoltre, le varie applicazione del Daspo urbano dovevano spingere, viceversa, il legislatore a prevedere specifici presupposti utili a fondare il divieto. Le passate esperienze hanno portato alla luce risultati disparati: dalla duplicazione di divieti già esistenti (come per le ordinanze che imponevano di non sfruttare la prostituzione o cedere stupefacenti) alla introduzione di divieti non imposti dalla legge, ma pertinenti a comportamenti ritenuti ‘rischiosi’.
2020
9788831205054
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4804043
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