L’analisi dei singoli profili in cui si declina l’agire medico nell’era della pandemia apre ad un’altra riflessione: l’inevitabile modifica della posizione del malato quale conseguenza, ulteriore, della rimodulazione di quella del medico e della struttura e, prima ancora, della ridefinizione del contratto di spedalità. Se, in condizioni normali, l’oggetto dell’accordo tra paziente e struttura (da cui origina poi la relazione con il medico) si sostanzia in una serie di prestazioni non solo diagnostiche e terapeutiche ma anche lato sensu alberghiere , durante lo stato pandemico, lo stesso rischia di risultare privato (e di fatto è stato privato) di tutte quelle prestazioni che presuppongono, ad esempio, posti in terapia intensiva, dispositivi particolari di cura e ogni altro strumento non disponibile a causa della rilevante richiesta di ricoveri generata dalla pandemia. Una simile situazione di penuria di risorse si è manifestata in momenti temporalmente distinti, ora sin all’atto del ricovero ora successivamente ad esso, determinando, rispettivamente, una l’impossibilità di adempiere per causa non imputabile originaria o sopravvenuta, con conseguente esonero per il debitore incolpevole (la struttura) da responsabilità. Ex parte creditoris, ciò ha significato un subire consapevolmente una riduzione delle sue prerogative, senza poter pretendere l’adempimento con mezzi sproporzionati allo specifico rapporto obbligatorio che implichino costi economici, fisici o psichici eccessivi , in ragione delle regole di correttezza che devono improntare, in ogni caso, la sua condotta.
Fair Innings e scelte sanitarie: verso una "virale" nuova frontiera della responsabilità medica?
Virginia Zambrano
2021-01-01
Abstract
L’analisi dei singoli profili in cui si declina l’agire medico nell’era della pandemia apre ad un’altra riflessione: l’inevitabile modifica della posizione del malato quale conseguenza, ulteriore, della rimodulazione di quella del medico e della struttura e, prima ancora, della ridefinizione del contratto di spedalità. Se, in condizioni normali, l’oggetto dell’accordo tra paziente e struttura (da cui origina poi la relazione con il medico) si sostanzia in una serie di prestazioni non solo diagnostiche e terapeutiche ma anche lato sensu alberghiere , durante lo stato pandemico, lo stesso rischia di risultare privato (e di fatto è stato privato) di tutte quelle prestazioni che presuppongono, ad esempio, posti in terapia intensiva, dispositivi particolari di cura e ogni altro strumento non disponibile a causa della rilevante richiesta di ricoveri generata dalla pandemia. Una simile situazione di penuria di risorse si è manifestata in momenti temporalmente distinti, ora sin all’atto del ricovero ora successivamente ad esso, determinando, rispettivamente, una l’impossibilità di adempiere per causa non imputabile originaria o sopravvenuta, con conseguente esonero per il debitore incolpevole (la struttura) da responsabilità. Ex parte creditoris, ciò ha significato un subire consapevolmente una riduzione delle sue prerogative, senza poter pretendere l’adempimento con mezzi sproporzionati allo specifico rapporto obbligatorio che implichino costi economici, fisici o psichici eccessivi , in ragione delle regole di correttezza che devono improntare, in ogni caso, la sua condotta.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.