L’introduzione del “Building Information Modeling” (BIM) nei contratti pubblici offre una importante occasione di riflessione per gli operatori del settore e per i giuristi. La possibilità di utilizzare strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi, è stata sancita dall’art. 22, quarto comma, della Direttiva appalti 2014/24/UE. Detta indicazione è stata recepita e sviluppata dall’art. 23, tredicesimo comma, del d.lgs. n. 50/2016 e dal relativo decreto di attuazione del MIT n. 560/2017. Le potenzialità del BIM sono significative: la modellazione informativa è in grado di “superare sé stessa”, presentando un livello di dettaglio tale da prefigurare i possibili interventi di manutenzione di cui il bene necessiterà nel corso del suo ciclo-vita.
La progettazione nei contratti pubblici e il Building Information Modeling (BIM)
Enza Romano
2023
Abstract
L’introduzione del “Building Information Modeling” (BIM) nei contratti pubblici offre una importante occasione di riflessione per gli operatori del settore e per i giuristi. La possibilità di utilizzare strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi, è stata sancita dall’art. 22, quarto comma, della Direttiva appalti 2014/24/UE. Detta indicazione è stata recepita e sviluppata dall’art. 23, tredicesimo comma, del d.lgs. n. 50/2016 e dal relativo decreto di attuazione del MIT n. 560/2017. Le potenzialità del BIM sono significative: la modellazione informativa è in grado di “superare sé stessa”, presentando un livello di dettaglio tale da prefigurare i possibili interventi di manutenzione di cui il bene necessiterà nel corso del suo ciclo-vita.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.