La dialettica tra legalità e tipicità penale, che da sempre accompagna la (ri)definizione dei confini tra obblighi positivi e obblighi di incriminazione nel sistema penale multilivello, sembra trovare, anche nel contrasto alla violenza di genere e domestica, un approccio decisamente orientato alla riproposizione di schemi caratterizzati da affievolimento di garanzie. Il diritto penale, qui, del “nemico violento”, continuando a non perdere, infatti, il suo carattere costantemente simbolico ed ineffettivo, impone alla politica criminale “reticolare” di razionalizzare l’esistente nella ricerca di una risposta di sistema. Essa, accanto ad un diritto penale capace di prendere coscienza di norme incriminatrici in funzione di “spia” di personalità difettose, deve saper trovare, anche nel rigoroso ossequio di una prevenzione integratrice, le ragioni per cui giungere alla inversione della normale successione di pena e misura di sicurezza, e tutto ciò tanto nell’ambito di un binomio sanzionatorio unico integrato quanto, in via complementare, nella ricerca di qualcosa di meglio del diritto penale.
VIOLENZA DI GENERE E VIOLENZA DOMESTICA NELLA “LEGALITÀ RETICOLARE”: IL SISTEMA PENALE MULTILIVELLO ALLA PROVA DELLA POLITICA CRIMINALE
Sessa Antonino
2023
Abstract
La dialettica tra legalità e tipicità penale, che da sempre accompagna la (ri)definizione dei confini tra obblighi positivi e obblighi di incriminazione nel sistema penale multilivello, sembra trovare, anche nel contrasto alla violenza di genere e domestica, un approccio decisamente orientato alla riproposizione di schemi caratterizzati da affievolimento di garanzie. Il diritto penale, qui, del “nemico violento”, continuando a non perdere, infatti, il suo carattere costantemente simbolico ed ineffettivo, impone alla politica criminale “reticolare” di razionalizzare l’esistente nella ricerca di una risposta di sistema. Essa, accanto ad un diritto penale capace di prendere coscienza di norme incriminatrici in funzione di “spia” di personalità difettose, deve saper trovare, anche nel rigoroso ossequio di una prevenzione integratrice, le ragioni per cui giungere alla inversione della normale successione di pena e misura di sicurezza, e tutto ciò tanto nell’ambito di un binomio sanzionatorio unico integrato quanto, in via complementare, nella ricerca di qualcosa di meglio del diritto penale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.