Il proprietario può costituire temporaneamente un vincolo sopra uno o più beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, conservandone la proprietà, al fine di formare un patrimonio destinato alla realizzazione, in via esclusiva, di interessi meritevoli di tutela di persone con disabilità, di pubbliche amministrazioni o di altri enti o persone fisiche. I beni e i loro frutti così vincolati non possono essere distratti dalla loro destinazione fino al suo esaurimento in conformità della legge e godono di insensibilità rispetto alle obbligazioni diverse da quelle contratte per lo scopo perseguito L’art. 2645-ter c.c. non consacra dall’uso un tipo negoziale e neppure ne assegna la definizione. Il suo dettato è il portato normativo della rappresentazione semplificata di schemi adottati dalla prassi, assumendo, essenzialmente, carattere descrittivo di fattispecie in senso tecnico aggiustate in una sorta di insieme. L’analisi degli aspetti funzionali, ricavati dalla succinta disciplina positiva e dalla più consistente elaborazione pratica, consente di percepire come siffatti modelli negoziali siano divenuti punto di riferimento del rinnovato e quanto mai attuale dibattito sul rapporto tra esigenze della persona e proprietà nel quadro del riconoscimento costituzionale della libertà contrattuale e della sua funzionalizzazione in termini di utilità sociale, percepita, in via di principio, come mezzo teso al raggiungimento del benessere collettivo in condizioni di eguaglianza (artt. 3, comma 2, e 41, comma 2, Cost.).
L'atto di destinazione
A. Vecchione
2023-01-01
Abstract
Il proprietario può costituire temporaneamente un vincolo sopra uno o più beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, conservandone la proprietà, al fine di formare un patrimonio destinato alla realizzazione, in via esclusiva, di interessi meritevoli di tutela di persone con disabilità, di pubbliche amministrazioni o di altri enti o persone fisiche. I beni e i loro frutti così vincolati non possono essere distratti dalla loro destinazione fino al suo esaurimento in conformità della legge e godono di insensibilità rispetto alle obbligazioni diverse da quelle contratte per lo scopo perseguito L’art. 2645-ter c.c. non consacra dall’uso un tipo negoziale e neppure ne assegna la definizione. Il suo dettato è il portato normativo della rappresentazione semplificata di schemi adottati dalla prassi, assumendo, essenzialmente, carattere descrittivo di fattispecie in senso tecnico aggiustate in una sorta di insieme. L’analisi degli aspetti funzionali, ricavati dalla succinta disciplina positiva e dalla più consistente elaborazione pratica, consente di percepire come siffatti modelli negoziali siano divenuti punto di riferimento del rinnovato e quanto mai attuale dibattito sul rapporto tra esigenze della persona e proprietà nel quadro del riconoscimento costituzionale della libertà contrattuale e della sua funzionalizzazione in termini di utilità sociale, percepita, in via di principio, come mezzo teso al raggiungimento del benessere collettivo in condizioni di eguaglianza (artt. 3, comma 2, e 41, comma 2, Cost.).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.