Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a conferma dell’orientamento già implementato dalle sezioni semplici, hanno di recente confermato il principio secondo il quale può essere dichiarato il fallimento anche a prescindere dalla preventiva dichiarazione di risoluzione del concordato preventivo omologato. Il principio contrasta con quanto previsto, de lege ferenda, dall’art. 119 del Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII), ma è da chiedersi se la previsione sia effettivamente funzionale alla futura disciplina del concordato preventivo, o se essa possa essere ripensata in occasione della “manutenzione” in fieri del testo normativo.
L’apertura della liquidazione giudiziale omisso medio nel sistema del processo concorsuale
Francesco De Santis
2023-01-01
Abstract
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a conferma dell’orientamento già implementato dalle sezioni semplici, hanno di recente confermato il principio secondo il quale può essere dichiarato il fallimento anche a prescindere dalla preventiva dichiarazione di risoluzione del concordato preventivo omologato. Il principio contrasta con quanto previsto, de lege ferenda, dall’art. 119 del Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII), ma è da chiedersi se la previsione sia effettivamente funzionale alla futura disciplina del concordato preventivo, o se essa possa essere ripensata in occasione della “manutenzione” in fieri del testo normativo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.