Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a conferma dell’orientamento già implementato dalle sezioni semplici, hanno di recente confermato il principio secondo il quale può essere dichiarato il fallimento anche a prescindere dalla preventiva dichiarazione di risoluzione del concordato preventivo omologato. Il principio contrasta con quanto previsto, de lege ferenda, dall’art. 119 del Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII), ma è da chiedersi se la previsione sia effettivamente funzionale alla futura disciplina del concordato preventivo, o se essa possa essere ripensata in occasione della “manutenzione” in fieri del testo normativo.
L’apertura della liquidazione giudiziale omisso medio nel sistema del processo concorsuale
Francesco De Santis
2023
Abstract
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a conferma dell’orientamento già implementato dalle sezioni semplici, hanno di recente confermato il principio secondo il quale può essere dichiarato il fallimento anche a prescindere dalla preventiva dichiarazione di risoluzione del concordato preventivo omologato. Il principio contrasta con quanto previsto, de lege ferenda, dall’art. 119 del Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII), ma è da chiedersi se la previsione sia effettivamente funzionale alla futura disciplina del concordato preventivo, o se essa possa essere ripensata in occasione della “manutenzione” in fieri del testo normativo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.