Con la sentenza n. 74 del 2024 la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità sollevate con riferimento all’art. 34, comma 2, c.p.p. nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, per ritenuta illegalità della pena proposta dal pubblico ministero, a pronunciarsi su una nuova richiesta di decreto penale, avanzata dall’organo dell’accusa in attuazione dei rilievi formulati nel provvedimento di rigetto.

Rigetto della richiesta di decreto penale di condanna per illegalità della pena: non c’è incompatibilità se sulla nuova richiesta è investito lo stesso giudice, in Diritto e giustizia, 3 maggio, 2024,

Luigi Kalb
2024-01-01

Abstract

Con la sentenza n. 74 del 2024 la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità sollevate con riferimento all’art. 34, comma 2, c.p.p. nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, per ritenuta illegalità della pena proposta dal pubblico ministero, a pronunciarsi su una nuova richiesta di decreto penale, avanzata dall’organo dell’accusa in attuazione dei rilievi formulati nel provvedimento di rigetto.
2024
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4864491
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