A fronte di una circostanziata richiesta di aggiornamento da parte del soggetto interessato, il Prefetto non può legittimamente sottrarsi all'obbligo di riesaminare il quadro indiziario esistente alla luce dei nuovi dati segnalatigli e di ripronunciarsi, quindi, in via espressa su di esso, ferma restando, naturalmente, la piena discrezionalità del suo potere valutativo in merito al perdurare del rischio di infiltrazione mafiosa. Il procedimento amministrativo, una volta attivato d'ufficio o su istanza di parte, deve essere concluso, sì da reputarsi illegittima una sospensione “sine die”.
Osservatorio antimafia – Richiesta di aggiornamento dell’informazione antimafia: illegittimo il silenzio-rifiuto serbato dalla Prefettura, nota a T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 28 febbraio 2023, n. 103
Tommaso Cesareo
2023
Abstract
A fronte di una circostanziata richiesta di aggiornamento da parte del soggetto interessato, il Prefetto non può legittimamente sottrarsi all'obbligo di riesaminare il quadro indiziario esistente alla luce dei nuovi dati segnalatigli e di ripronunciarsi, quindi, in via espressa su di esso, ferma restando, naturalmente, la piena discrezionalità del suo potere valutativo in merito al perdurare del rischio di infiltrazione mafiosa. Il procedimento amministrativo, una volta attivato d'ufficio o su istanza di parte, deve essere concluso, sì da reputarsi illegittima una sospensione “sine die”.File in questo prodotto:
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