Con la sentenza n. 83 del 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato le questioni di illegittimità inerenti all’art. 444 c.p.p. - nella parte in cui, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati contravvenzionali, prevede la diminuzione della pena fino a un terzo, anziché fino alla metà – inammissibili, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., e quella sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., non fondata.
Diversa entità dello “sconto di pena” in caso di ricorso al rito abbreviato o al patteggiamento per una contravvenzione: nessuna irragionevolezza per la differente disciplina, in Diritto e giustizia, 13 maggio 2024
Luigi Kalb
2024
Abstract
Con la sentenza n. 83 del 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato le questioni di illegittimità inerenti all’art. 444 c.p.p. - nella parte in cui, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati contravvenzionali, prevede la diminuzione della pena fino a un terzo, anziché fino alla metà – inammissibili, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., e quella sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., non fondata.File in questo prodotto:
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