Con sentenza n. 179 del 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall’art. 554-ter, comma 3, c.p.p. e, in via consequenziale, anche nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall’art. 554-quater, comma 3, c.p.p.
Giudice dell’udienza predibattimentale e “forza della prevenzione”: un’altra (prevedibile) declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 34 c.p.p., in Diritto e giustizia, 18 novembre 2024
Luigi Kalb
2024-01-01
Abstract
Con sentenza n. 179 del 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall’art. 554-ter, comma 3, c.p.p. e, in via consequenziale, anche nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall’art. 554-quater, comma 3, c.p.p.File in questo prodotto:
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