Commento alla sentenza n. 208 del 2024, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, c.p.p. nella parte in cui non prevedono che il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certicato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali beneci.
Poteri del giudice dell’esecuzione e mancata uniformità del diritto vivente: la Corte Costituzionale interviene in materia di concessione della sospensione della pena e della non menzione della condanna, in Diritto e giustizia, 23 dicembre 2024
Luigi Kalb
2024-01-01
Abstract
Commento alla sentenza n. 208 del 2024, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, c.p.p. nella parte in cui non prevedono che il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certicato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali beneci.File in questo prodotto:
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