Il legislatore italiano, seguendo le indicazioni arrivate dall’Europa, ha riorganizzato le misure di protezione e quelle cautelari relative al patrimonio del debitore, nell’ambito preconcorsuale ed endoconcorsuale, attraverso la previsione di un nuovo sistema più omogeneo, pur nella consapevolezza della diversità di disci plina per l’adozione delle une rispetto alle altre, che prevede due apparati normativi distinti, per quanto largamente sovrapponibili, applicabili – da un lato – nella sola eventualità di composizione negoziata della crisi e – dall’altro – nei casi di tutte le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza previste dal CCII1. In tale contesto, il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), definisce innanzitutto, rispettivamente alle lett. p) e q) dell’art. 2, le misure protettive e quelle cautelari.
Le misure cautelari e protettive Artt. 8, 54-55
Carlo Mancuso
2024-01-01
Abstract
Il legislatore italiano, seguendo le indicazioni arrivate dall’Europa, ha riorganizzato le misure di protezione e quelle cautelari relative al patrimonio del debitore, nell’ambito preconcorsuale ed endoconcorsuale, attraverso la previsione di un nuovo sistema più omogeneo, pur nella consapevolezza della diversità di disci plina per l’adozione delle une rispetto alle altre, che prevede due apparati normativi distinti, per quanto largamente sovrapponibili, applicabili – da un lato – nella sola eventualità di composizione negoziata della crisi e – dall’altro – nei casi di tutte le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza previste dal CCII1. In tale contesto, il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), definisce innanzitutto, rispettivamente alle lett. p) e q) dell’art. 2, le misure protettive e quelle cautelari.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.