Il contributo affronta la questione tra stato di necessità e tratta di organi prelevati da persona vivente. Dopo aver posto in risalto come l’insufficienza di organi abbia determinato una continua ricerca di soluzioni ‘alternative’ alle procedure legalizzate, previste dalla rete trapiantologica e dalle strutture sanitarie pubbliche all’uopo deputate, ricorrendo anche a comportamenti illeciti: acquisto di organi all’estero, mercato nero o, ancora, cd. turismo dei trapianti, la scriminate dello stato di necessità (pure avanzata da più parti) non appare condivisibile su piano politico-criminale. Essa finirebbe per essere addirittura criminogena nella misura in cui spingerebbe coloro che sono in attesa dell’organo ad utilizzare qualunque meccanismo che finirebbe: a) per incentivare il traffico di organi implementando il commercio verso quei Paesi che si sono guadagnati l’appellativo di ‘bazar del rene’ (Pakistan, India, ecc.) oppure per incoraggiare il rapimento e l’omicidi di bambini in America Latina proprio al fine di prelevare i loro organi ; b) per implementare le occasioni della criminalità transnazionale. Il legislatore non può punire la tratta di essere umani e poi indirettamente incentivarla a danno dei malcapitati di turno intesi come meri portatori di organi da sacrificare in favore del danaroso di turno; c) per spingere coloro che abbisognano dell’organo a qualunque azione pur di ‘scalare’ le liste di attesa, secondo il principio che meno sono i richiedenti maggiori sono le possibilità di essere destinatario dell’organo. E, per uno Stato di diritto, una tale conclusione non appare certamente auspicabile.
Il diritto penale di fronte alla ‘miseria’: il rapporto problematico tra stato di necessità e tratta di organi prelevati da persona vivente, in Diritto penale della miseria, miseria del diritto penale, Pacini.
Telesca Mariangela
2022-01-01
Abstract
Il contributo affronta la questione tra stato di necessità e tratta di organi prelevati da persona vivente. Dopo aver posto in risalto come l’insufficienza di organi abbia determinato una continua ricerca di soluzioni ‘alternative’ alle procedure legalizzate, previste dalla rete trapiantologica e dalle strutture sanitarie pubbliche all’uopo deputate, ricorrendo anche a comportamenti illeciti: acquisto di organi all’estero, mercato nero o, ancora, cd. turismo dei trapianti, la scriminate dello stato di necessità (pure avanzata da più parti) non appare condivisibile su piano politico-criminale. Essa finirebbe per essere addirittura criminogena nella misura in cui spingerebbe coloro che sono in attesa dell’organo ad utilizzare qualunque meccanismo che finirebbe: a) per incentivare il traffico di organi implementando il commercio verso quei Paesi che si sono guadagnati l’appellativo di ‘bazar del rene’ (Pakistan, India, ecc.) oppure per incoraggiare il rapimento e l’omicidi di bambini in America Latina proprio al fine di prelevare i loro organi ; b) per implementare le occasioni della criminalità transnazionale. Il legislatore non può punire la tratta di essere umani e poi indirettamente incentivarla a danno dei malcapitati di turno intesi come meri portatori di organi da sacrificare in favore del danaroso di turno; c) per spingere coloro che abbisognano dell’organo a qualunque azione pur di ‘scalare’ le liste di attesa, secondo il principio che meno sono i richiedenti maggiori sono le possibilità di essere destinatario dell’organo. E, per uno Stato di diritto, una tale conclusione non appare certamente auspicabile.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.