Oggetto del presente lavoro di ricerca è lo studio circa l’eventuale rilevanza giuridica delle unioni omosessuali nell’antica Roma. Dedicarsi al delicato tema dell’omosessualità dalla prospettiva giuridica costituisce di per sé un’esperienza di studio complessa, la quale – nelle sue innumerevoli articolazioni ed implicazioni – valica i limiti spazio-temporali tipici del perimetro di ricerca degli storici del diritto, tanto da sollecitare anche l’attenzione dei vigentisti i quali tutt’oggi, a cavallo fra diritto, morale e politica, copiosamente ne dibattono. Pensare all’omosessualità come una variante naturale del comportamento umano, piuttosto che una sua aberrazione o una trasgressione, costituisce un imprescindibile punto di partenza che (senza violare la pur sempre legittima opinione personale sul punto) consente allo storico del diritto di avvicinarsi alla questione con un atteggiamento più ricettivo ai segnali – non numerosi e non sempre facilmente decodificabili – presenti nelle fonti oggi disponibili al suo vaglio, la maggior parte delle quali posteriori al I sec. a.C.. Come si osserva nel lavoro, la posizione – in linea di massima – degli antichi Romani rispetto all’omosessualità era di parziale ‘indifferenza morale’, almeno fintantoché alcuni suoi palesamenti non confliggessero con altri valori sociali di primario rilievo: i Romani, insomma, non erano abituati a classificare l’orientamento sessuale di un civis in maniera granitica (adoperando, dunque, termini assimilabili agli odierni ‘omosessuale’, ‘bisessuale’, ‘eterosessuale’, ‘pansessuale’, etc.), quanto piuttosto ad osservarne la condotta complessiva al fine di considerarlo pudicus o inpudicus. La premessa testé segnata, tuttavia, merita di essere ulteriormente approfondita: è necessario chiarire quali fossero le logiche (anche etiche e sociali) sottese a siffatto atteggiamento e quali ne fossero le conseguenze sul piano giuridico. Pertanto, premessi doverosi cenni al valore della pudicitia ed al rapporto intercorrente fra essa e gli atteggiamenti omosessuali, si procederà a verificare se, nelle varie epoche della storia di Roma, esistessero configurazioni del rapporto fra persone dello stesso sesso assimilabili alle odierne unioni civili o matrimoni. La parte conclusiva dello studio, invece, è orientata ad esaminare l’approccio del Cristianesimo alle relazioni omosessuali, quali furono i principali provvedimenti assunti per contrastarle, nonché, infine, si passerà allo studio circa l’effettiva portata del loro contenuto, convenzionalmente ritenuto come ineluttabilmente proibitivo e repressivo. [a cura dell'autore]

La rilevanza giuridica delle unioni omosessuali nell’antica Roma / Carlo De Cristofaro , 2018 Jun 01., Anno Accademico 2016 - 2017. [10.14273/unisa-1344].

La rilevanza giuridica delle unioni omosessuali nell’antica Roma

De Cristofaro, Carlo
2018

Abstract

Oggetto del presente lavoro di ricerca è lo studio circa l’eventuale rilevanza giuridica delle unioni omosessuali nell’antica Roma. Dedicarsi al delicato tema dell’omosessualità dalla prospettiva giuridica costituisce di per sé un’esperienza di studio complessa, la quale – nelle sue innumerevoli articolazioni ed implicazioni – valica i limiti spazio-temporali tipici del perimetro di ricerca degli storici del diritto, tanto da sollecitare anche l’attenzione dei vigentisti i quali tutt’oggi, a cavallo fra diritto, morale e politica, copiosamente ne dibattono. Pensare all’omosessualità come una variante naturale del comportamento umano, piuttosto che una sua aberrazione o una trasgressione, costituisce un imprescindibile punto di partenza che (senza violare la pur sempre legittima opinione personale sul punto) consente allo storico del diritto di avvicinarsi alla questione con un atteggiamento più ricettivo ai segnali – non numerosi e non sempre facilmente decodificabili – presenti nelle fonti oggi disponibili al suo vaglio, la maggior parte delle quali posteriori al I sec. a.C.. Come si osserva nel lavoro, la posizione – in linea di massima – degli antichi Romani rispetto all’omosessualità era di parziale ‘indifferenza morale’, almeno fintantoché alcuni suoi palesamenti non confliggessero con altri valori sociali di primario rilievo: i Romani, insomma, non erano abituati a classificare l’orientamento sessuale di un civis in maniera granitica (adoperando, dunque, termini assimilabili agli odierni ‘omosessuale’, ‘bisessuale’, ‘eterosessuale’, ‘pansessuale’, etc.), quanto piuttosto ad osservarne la condotta complessiva al fine di considerarlo pudicus o inpudicus. La premessa testé segnata, tuttavia, merita di essere ulteriormente approfondita: è necessario chiarire quali fossero le logiche (anche etiche e sociali) sottese a siffatto atteggiamento e quali ne fossero le conseguenze sul piano giuridico. Pertanto, premessi doverosi cenni al valore della pudicitia ed al rapporto intercorrente fra essa e gli atteggiamenti omosessuali, si procederà a verificare se, nelle varie epoche della storia di Roma, esistessero configurazioni del rapporto fra persone dello stesso sesso assimilabili alle odierne unioni civili o matrimoni. La parte conclusiva dello studio, invece, è orientata ad esaminare l’approccio del Cristianesimo alle relazioni omosessuali, quali furono i principali provvedimenti assunti per contrastarle, nonché, infine, si passerà allo studio circa l’effettiva portata del loro contenuto, convenzionalmente ritenuto come ineluttabilmente proibitivo e repressivo. [a cura dell'autore]
1-giu-2018
Scienze giuridiche
Diritto romano
unioni omosessuali
Omosessualità
Preterossi, Geminello
Solidoro, Laura
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4924752
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