Il contributo, partendo dal presupposto che l’importanza che una società legalista, qual era quella romana, attribuiva alla pratica testamentaria può essere valutata soprattutto in base all’influenza e alla posizione che il diritto testamentario occupava all’interno del suo ordinamento giuridico, intende approfondire l’importanza che lo ius testamentorum aveva dapprima nello ius Quiritium e poi nello ius civile, risultante, peraltro, dalla appartenenza delle norme che originariamente disciplinavano la devoluzione testamentaria alle primordiali regole giuridiche vigenti a Roma, codificate e no. Sebbene i dettagli cronologici si perdano nella notte dei tempi e nell’indeterminatezza delle fonti, vi sono diversi indizi rivelatori della veneranda antichità di alcune disposizioni e forme testamentarie: tra questi, vi è l’apparente conferma, da parte di Ulpiano, del fatto che la disciplina della materia successoria si rinveniva nelle XII Tavole. Il ruolo cruciale della legislazione, probabilmente spesso all’ordine del giorno nei tribunali, è solo un aspetto dei complessi rapporti esistenti tra lex e testamentum. Infatti, questi due termini, riguardanti l’uno la sfera del publicum e l’altro la sfera del privatum, sono spesso accostati da Cicerone in alcuni suoi testi e la loro correlazione non è sfuggita neanche all’autore delle Declamationes pseudo-quintilianee, il quale non manca di rilevare che la distinzione publicum (lex) - privatum (testamentum) rivela il suo carattere di antagonismo inconciliabile, che conduce alla subordinazione del testamento alla lex publica. Questa è la ragione in base può ritenersi ampiamente condivisibile la tesi espressa da Max Kaser secondo cui il testamento costituiva in epoca antica la linea di demarcazione tra lo ius privatum e lo ius publicum: uno ius publicum non inteso nella sua accezione strettamente tecnica, bensì in un senso più generale, che ponga in risalto gli aspetti pubblici e sociali del testamento.
Voluntas legis, voluntas testantis. Alcune riflessioni sui rapporti tra ius e testamentum nel diritto successorio romano
Ciliberti, Eugenio
2025
Abstract
Il contributo, partendo dal presupposto che l’importanza che una società legalista, qual era quella romana, attribuiva alla pratica testamentaria può essere valutata soprattutto in base all’influenza e alla posizione che il diritto testamentario occupava all’interno del suo ordinamento giuridico, intende approfondire l’importanza che lo ius testamentorum aveva dapprima nello ius Quiritium e poi nello ius civile, risultante, peraltro, dalla appartenenza delle norme che originariamente disciplinavano la devoluzione testamentaria alle primordiali regole giuridiche vigenti a Roma, codificate e no. Sebbene i dettagli cronologici si perdano nella notte dei tempi e nell’indeterminatezza delle fonti, vi sono diversi indizi rivelatori della veneranda antichità di alcune disposizioni e forme testamentarie: tra questi, vi è l’apparente conferma, da parte di Ulpiano, del fatto che la disciplina della materia successoria si rinveniva nelle XII Tavole. Il ruolo cruciale della legislazione, probabilmente spesso all’ordine del giorno nei tribunali, è solo un aspetto dei complessi rapporti esistenti tra lex e testamentum. Infatti, questi due termini, riguardanti l’uno la sfera del publicum e l’altro la sfera del privatum, sono spesso accostati da Cicerone in alcuni suoi testi e la loro correlazione non è sfuggita neanche all’autore delle Declamationes pseudo-quintilianee, il quale non manca di rilevare che la distinzione publicum (lex) - privatum (testamentum) rivela il suo carattere di antagonismo inconciliabile, che conduce alla subordinazione del testamento alla lex publica. Questa è la ragione in base può ritenersi ampiamente condivisibile la tesi espressa da Max Kaser secondo cui il testamento costituiva in epoca antica la linea di demarcazione tra lo ius privatum e lo ius publicum: uno ius publicum non inteso nella sua accezione strettamente tecnica, bensì in un senso più generale, che ponga in risalto gli aspetti pubblici e sociali del testamento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


