The work addresses the issue relating to the (non)punishability of the 'non-provocative' agent, given that the use of a simple special exculpation has often proven insufficient to exclude the illegitimacy of the act of the agent engaged in undercover activities and of law enforcement, whose conduct goes beyond the simple stimulation of a psychic will pre-existing the commission of a crime. Starting from the ambivalences of the exception in law with brief references to the philosophical-juridical debate on the subject, the analysis of the founding value of exceptionality takes shape, as part of a synthesis scheme of the various regulatory responses to unforeseen and regulated situations, which move in the relationship between exception of law and exception in law. In this way, the same incursion into some of the most significant constitutional experiences in the history of public institutions in Western Europe allows the research to go back in time, to the first and clearest example of law of necessity in the state of normality: the institution of iustitium in Roman law. This historical digression, in fact, is followed by the identification of the insurmountable limits of the exception, leading to the conclusion that it is admissible as a merely relative state of exception, that is to say as a phenomenon internal to the constitutional order, in which rules, it is possible to find not only their foundation but above all their limits. Further research developments place the premises just developed above in order to project its physiognomy into the (non)provocation of crime as an exceptional technique in law enforcement and undercover activity, characterized by the aim of bringing the guilty to justice. After the digression on the historical-dogmatic and criminal policy profiles relating to the (non)provocation of crime, therefore, attention is placed on the precious function of systematic rationalization carried out by jurisprudence and doctrine regarding the nonpunishability of provocative activity through the various stages of the placement of the undercover figure in the structure of the crime, to then deal with the legal model of (non) provocateur agent, up to its reductio ad unitatem of the law of 16 March 2006, n. 146 with the establishment of a real "statute of undercover operations".

Il lavoro affronta il tema relativo alla (non) punibilità dell’agente ‘non provocatore’, posto che l’utilizzo di una semplice scriminante speciale si è mostrato sovente insufficiente ad escludere l’illegittimità del fatto dell’agente impegnato in attività sotto copertura e di contrasto, la cui condotta va oltre la semplice stimolazione di una volontà psichica preesistente alla commissione di un reato. Partendo dalle ambivalenze dell’eccezione nel diritto con brevi cenni al dibattito filosofico-giuridico in tema, prende forma l’analisi della valenza fondante dell’eccezionalità, nell’ambito di uno schema di sintesi delle varie risposte ordinamentali a situazioni non previste e regolamentate, che si muovono nel rapporto tra eccezione del diritto ed eccezione nel diritto. Per una tale via, la stessa incursione in alcune delle più significative esperienze costituzionali nella storia delle istituzioni pubbliche dell’Europa occidentale permette alla ricerca di ritornare indietro nel tempo, al primo e più limpido esempio di diritto di necessità nello stato di normalità: l’istituto dello iustitium nel diritto romano. A tale digressione storica, infatti, fa seguito l’individuazione dei limiti invalicabili dell’eccezione, portando a concludere per l’ammissibilità di essa come uno stato di eccezione meramente relativo, vale a dire come un fenomeno interno all’ordinamento costituzionale, nelle cui norme se ne possa rinvenire non solo il fondamento ma soprattutto il suo limite. Gli ulteriori sviluppi di ricerca collocano le premesse appena sopra sviluppate al fine di proiettarne la fisionomia nella (non) provocazione al reato quale eccezionale tecnica nell’attività di contrasto e sotto copertura, caratterizzata dalla finalità di assicurare i colpevoli alla giustizia. Dopo la digressione sui profili storico-dommatici e di politica criminale afferenti alla (non) provocazione al reato, dunque, l’attenzione viene posta sulla preziosa funzione di razionalizzazione sistematica svolta dalla giurisprudenza e dalla dottrina in tema di non punibilità dell’attività provocatoria attraverso le varie tappe della collocazione della figura undercover nella struttura del reato, per poi confrontarsi con il modello legale di agente (non) provocatore, fino alla sua reductio ad unitatem della legge 16 marzo 2006, n. 146 con l’istituzione di un vero e proprio “statuto delle operazioni sotto copertura”...

L’agente ‘non provocatore’. Profili storico-dommatici e di politica criminale / Giovanna Palmieri - Università degli Studi di Salerno. , 2024 May 30. XXXV ciclo. ciclo, Anno Accademico 2021-2022.

L’agente ‘non provocatore’. Profili storico-dommatici e di politica criminale

2024

Abstract

The work addresses the issue relating to the (non)punishability of the 'non-provocative' agent, given that the use of a simple special exculpation has often proven insufficient to exclude the illegitimacy of the act of the agent engaged in undercover activities and of law enforcement, whose conduct goes beyond the simple stimulation of a psychic will pre-existing the commission of a crime. Starting from the ambivalences of the exception in law with brief references to the philosophical-juridical debate on the subject, the analysis of the founding value of exceptionality takes shape, as part of a synthesis scheme of the various regulatory responses to unforeseen and regulated situations, which move in the relationship between exception of law and exception in law. In this way, the same incursion into some of the most significant constitutional experiences in the history of public institutions in Western Europe allows the research to go back in time, to the first and clearest example of law of necessity in the state of normality: the institution of iustitium in Roman law. This historical digression, in fact, is followed by the identification of the insurmountable limits of the exception, leading to the conclusion that it is admissible as a merely relative state of exception, that is to say as a phenomenon internal to the constitutional order, in which rules, it is possible to find not only their foundation but above all their limits. Further research developments place the premises just developed above in order to project its physiognomy into the (non)provocation of crime as an exceptional technique in law enforcement and undercover activity, characterized by the aim of bringing the guilty to justice. After the digression on the historical-dogmatic and criminal policy profiles relating to the (non)provocation of crime, therefore, attention is placed on the precious function of systematic rationalization carried out by jurisprudence and doctrine regarding the nonpunishability of provocative activity through the various stages of the placement of the undercover figure in the structure of the crime, to then deal with the legal model of (non) provocateur agent, up to its reductio ad unitatem of the law of 16 March 2006, n. 146 with the establishment of a real "statute of undercover operations".
30-mag-2024
XXXV ciclo
Scienze Giuridiche
Il lavoro affronta il tema relativo alla (non) punibilità dell’agente ‘non provocatore’, posto che l’utilizzo di una semplice scriminante speciale si è mostrato sovente insufficiente ad escludere l’illegittimità del fatto dell’agente impegnato in attività sotto copertura e di contrasto, la cui condotta va oltre la semplice stimolazione di una volontà psichica preesistente alla commissione di un reato. Partendo dalle ambivalenze dell’eccezione nel diritto con brevi cenni al dibattito filosofico-giuridico in tema, prende forma l’analisi della valenza fondante dell’eccezionalità, nell’ambito di uno schema di sintesi delle varie risposte ordinamentali a situazioni non previste e regolamentate, che si muovono nel rapporto tra eccezione del diritto ed eccezione nel diritto. Per una tale via, la stessa incursione in alcune delle più significative esperienze costituzionali nella storia delle istituzioni pubbliche dell’Europa occidentale permette alla ricerca di ritornare indietro nel tempo, al primo e più limpido esempio di diritto di necessità nello stato di normalità: l’istituto dello iustitium nel diritto romano. A tale digressione storica, infatti, fa seguito l’individuazione dei limiti invalicabili dell’eccezione, portando a concludere per l’ammissibilità di essa come uno stato di eccezione meramente relativo, vale a dire come un fenomeno interno all’ordinamento costituzionale, nelle cui norme se ne possa rinvenire non solo il fondamento ma soprattutto il suo limite. Gli ulteriori sviluppi di ricerca collocano le premesse appena sopra sviluppate al fine di proiettarne la fisionomia nella (non) provocazione al reato quale eccezionale tecnica nell’attività di contrasto e sotto copertura, caratterizzata dalla finalità di assicurare i colpevoli alla giustizia. Dopo la digressione sui profili storico-dommatici e di politica criminale afferenti alla (non) provocazione al reato, dunque, l’attenzione viene posta sulla preziosa funzione di razionalizzazione sistematica svolta dalla giurisprudenza e dalla dottrina in tema di non punibilità dell’attività provocatoria attraverso le varie tappe della collocazione della figura undercover nella struttura del reato, per poi confrontarsi con il modello legale di agente (non) provocatore, fino alla sua reductio ad unitatem della legge 16 marzo 2006, n. 146 con l’istituzione di un vero e proprio “statuto delle operazioni sotto copertura”...
Agente non provocatore; Giustificazione procedurale
SESSA, Antonino
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4947857
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