L’articolo ha ad oggetto le funzioni amministrative di province e comuni a seguito della riforma costituzionale del 2001. La Costituzione contempla ora quattro tipologie di funzioni locali, assoggettate a regimi differenziati: funzioni fondamentali (art. 117, comma 2, lett. p, Cost.), funzioni proprie (art. 114,comma 2 e art. 118, comma 2 Cost.), funzioni attribuite (art. 117, comma 6 e art. 118, comma 1, Cost.) e funzioni conferite (art. 118, comma 2, Cost.). Nella prima parte del saggio, viene analizzato il nuovo rapporto tra autonomia locale e legge dello Stato determinato dalla riforma del 2001; nella seconda parte viene individuata la disciplina giuridica di dette funzioni comunali e provinciali.
Le funzioni di province e comuni nella Costituzione
DE LUCIA, Luca
2005-01-01
Abstract
L’articolo ha ad oggetto le funzioni amministrative di province e comuni a seguito della riforma costituzionale del 2001. La Costituzione contempla ora quattro tipologie di funzioni locali, assoggettate a regimi differenziati: funzioni fondamentali (art. 117, comma 2, lett. p, Cost.), funzioni proprie (art. 114,comma 2 e art. 118, comma 2 Cost.), funzioni attribuite (art. 117, comma 6 e art. 118, comma 1, Cost.) e funzioni conferite (art. 118, comma 2, Cost.). Nella prima parte del saggio, viene analizzato il nuovo rapporto tra autonomia locale e legge dello Stato determinato dalla riforma del 2001; nella seconda parte viene individuata la disciplina giuridica di dette funzioni comunali e provinciali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.