Il danno da informazione economica La ricerca muove dalla constatazione di una vera e propria esplosione delle controversie aventi ad oggetto danni causati dalla diffusione di informazioni economiche errate. Un fenomeno che trova la sua spiegazione nel ruolo sempre più centrale assunto dall’informazione e, più generalmente, dalla conoscenza, nella società. Oggetto dell’indagine sono, in particolare, quelle ipotesi in cui il danno patito, di natura meramente patrimoniale, è provocato da un’informazione di contenuto economico erogata in assenza di un vincolo contrattuale o precontrattuale, che leghi il danneggiato al danneggiante. L’analisi della giurisprudenza e della dottrina induce a ritenere che la responsabilità da informazione economica inesatta non possa essere regolata da un comune modello risarcitorio, specialmente allorquando il soggetto che eroga l’informazione abbia natura professionale (banche, società di revisione, intermediari finanziari). Inoltre, la concreta applicazione dell’art. 2043 c.c. alla fattispecie solleva delle questioni interpretative, inerenti, in particolare, la natura ingiusta del danno da informazione economica e la ripartizione degli oneri probatori, che finiscono per lasciare all’operatore eccessiva discrezionalità. In questo contesto, l’individuazione della nozione di informazione economica inesatta offre l’opportunità di accertare un dato fondamentale nella ricostruzione della disciplina. L’informazione economica, difatti, rappresenta un bene per il soggetto che la riceve, mentre costituisce, per chi la offre, un servizio da prestare, il cui contenuto ha ad oggetto non solo comunicazione di dati storici ma anche valutazioni e previsioni. Sicché l’informazione inesatta è quella che viene offerta contravvenendo al modello di diligenza applicabile alla fattispecie. Assumono, perciò, rilevanza, al fine della valutazione della esattezza dell’informazione, l’eventuale sussistenza di contenuti predeterminati e la sussistenza di obblighi di diligenza gravanti sull’informatore, i quali vengono inevitabilmente ad incidere sulla diligenza che il terzo informato dovrà tenere allorquando deve decidere se fidarsi o meno dell’informazione. Alla stregua del principio di solidarietà, l’art. 2043 c.c. va, allora, utilizzato come parametro di valutazione dell’antigiuridicità del danno da informazione economica, verificando, caso per caso, se nella fattispecie era ragionevole aspettarsi una informazione esatta e se l’informato si sia comportato responsabilmente compiendo un’attività economica esclusivamente in base all’informazione ricevuta. Conseguente è, nella definizione del modello di responsabilità, la rivalutazione del ruolo giocato dalla colpa dell’informatore professionale.

Il danno da informazione economica

DI AMATO, ALESSIO
2004-01-01

Abstract

Il danno da informazione economica La ricerca muove dalla constatazione di una vera e propria esplosione delle controversie aventi ad oggetto danni causati dalla diffusione di informazioni economiche errate. Un fenomeno che trova la sua spiegazione nel ruolo sempre più centrale assunto dall’informazione e, più generalmente, dalla conoscenza, nella società. Oggetto dell’indagine sono, in particolare, quelle ipotesi in cui il danno patito, di natura meramente patrimoniale, è provocato da un’informazione di contenuto economico erogata in assenza di un vincolo contrattuale o precontrattuale, che leghi il danneggiato al danneggiante. L’analisi della giurisprudenza e della dottrina induce a ritenere che la responsabilità da informazione economica inesatta non possa essere regolata da un comune modello risarcitorio, specialmente allorquando il soggetto che eroga l’informazione abbia natura professionale (banche, società di revisione, intermediari finanziari). Inoltre, la concreta applicazione dell’art. 2043 c.c. alla fattispecie solleva delle questioni interpretative, inerenti, in particolare, la natura ingiusta del danno da informazione economica e la ripartizione degli oneri probatori, che finiscono per lasciare all’operatore eccessiva discrezionalità. In questo contesto, l’individuazione della nozione di informazione economica inesatta offre l’opportunità di accertare un dato fondamentale nella ricostruzione della disciplina. L’informazione economica, difatti, rappresenta un bene per il soggetto che la riceve, mentre costituisce, per chi la offre, un servizio da prestare, il cui contenuto ha ad oggetto non solo comunicazione di dati storici ma anche valutazioni e previsioni. Sicché l’informazione inesatta è quella che viene offerta contravvenendo al modello di diligenza applicabile alla fattispecie. Assumono, perciò, rilevanza, al fine della valutazione della esattezza dell’informazione, l’eventuale sussistenza di contenuti predeterminati e la sussistenza di obblighi di diligenza gravanti sull’informatore, i quali vengono inevitabilmente ad incidere sulla diligenza che il terzo informato dovrà tenere allorquando deve decidere se fidarsi o meno dell’informazione. Alla stregua del principio di solidarietà, l’art. 2043 c.c. va, allora, utilizzato come parametro di valutazione dell’antigiuridicità del danno da informazione economica, verificando, caso per caso, se nella fattispecie era ragionevole aspettarsi una informazione esatta e se l’informato si sia comportato responsabilmente compiendo un’attività economica esclusivamente in base all’informazione ricevuta. Conseguente è, nella definizione del modello di responsabilità, la rivalutazione del ruolo giocato dalla colpa dell’informatore professionale.
2004
9788849505412
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/1063767
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