Superando il limite degli atrociores, che ne aveva caratterizzato le origini nel diritto intermedio (parte I, capitolo I), nella evoluzione normativa delle fattispecie di mera istigazione appaiono chiaramente definiti due modelli di tipizzazione della fattispecie che risultano ancora condivisi nel codice penale vigente e, comunque, poco permeabili ad affidabili criteri di offensività (parte I, capitolo II). In particolare le fattispecie di mera istigazione di cui al titolo V del libro II del codice penale, in quanto riferite a tutte le ipotesi di reato - se non anche ad altri tipi di illecito - e, soprattutto, a fattispecie di reato poste a tutela di oggettività giuridiche di mera creazione legislativa, esse sono state considerate esemplari ipotesi di reati di opinione, ovvero limitazioni del diritto alla libera manifestazione del pensiero: in quanto tali, sembrano derivare da un ordine normativo di tipo etico che fu condiviso come fondamentale scelta legislativa solo perché funzionale alle obsolete opzioni politico-criminali dell’assolutismo ottocentesco. Lo stesso ordine etico, tuttavia, pare essersi consolidato come pregiudizio ermeneutico, determinando una giurisprudenza costantemente esposta a strumentalizzazioni politiche e ideologiche (parte II, capitolo I). La rigorosa definizione del contesto logico-sistematico in cui si collocano le fattispecie e, quindi, dei canoni, normativamente necessari, per l’elaborazione dei concetti giuridici permette, invece, di precisare, in riferimento all’ordine pubblico materiale e oggettivo, termini e condizioni di un rapporto di causalità che, altrimenti, rischia di dissolversi in ambiti difficilmente accessibili all’accertamento processuale ed esposti, pertanto, all’arbitrio del giudice (parte II, capitolo II). Sembrerebbe residuare un esiguo margine di legittima rilevanza penale delle fattispecie di mera istigazione che, riferite all’ordine pubblico materiale e oggettivo, assumono contorni molto limitati; resta, ttuavia, un altissimo rischio di strumentalizzazione politica che, in una prospettiva de lege ferenda, pone urgenti interrogativi sulla opportunità della loro conservazione (parte II, capitolo III).

Istigazione e ordine pubblico. Tecnicismo giuridico ed elaborazione teleologica nell’interpretazione delle fattispecie

SCHIAFFO, Francesco
2004-01-01

Abstract

Superando il limite degli atrociores, che ne aveva caratterizzato le origini nel diritto intermedio (parte I, capitolo I), nella evoluzione normativa delle fattispecie di mera istigazione appaiono chiaramente definiti due modelli di tipizzazione della fattispecie che risultano ancora condivisi nel codice penale vigente e, comunque, poco permeabili ad affidabili criteri di offensività (parte I, capitolo II). In particolare le fattispecie di mera istigazione di cui al titolo V del libro II del codice penale, in quanto riferite a tutte le ipotesi di reato - se non anche ad altri tipi di illecito - e, soprattutto, a fattispecie di reato poste a tutela di oggettività giuridiche di mera creazione legislativa, esse sono state considerate esemplari ipotesi di reati di opinione, ovvero limitazioni del diritto alla libera manifestazione del pensiero: in quanto tali, sembrano derivare da un ordine normativo di tipo etico che fu condiviso come fondamentale scelta legislativa solo perché funzionale alle obsolete opzioni politico-criminali dell’assolutismo ottocentesco. Lo stesso ordine etico, tuttavia, pare essersi consolidato come pregiudizio ermeneutico, determinando una giurisprudenza costantemente esposta a strumentalizzazioni politiche e ideologiche (parte II, capitolo I). La rigorosa definizione del contesto logico-sistematico in cui si collocano le fattispecie e, quindi, dei canoni, normativamente necessari, per l’elaborazione dei concetti giuridici permette, invece, di precisare, in riferimento all’ordine pubblico materiale e oggettivo, termini e condizioni di un rapporto di causalità che, altrimenti, rischia di dissolversi in ambiti difficilmente accessibili all’accertamento processuale ed esposti, pertanto, all’arbitrio del giudice (parte II, capitolo II). Sembrerebbe residuare un esiguo margine di legittima rilevanza penale delle fattispecie di mera istigazione che, riferite all’ordine pubblico materiale e oggettivo, assumono contorni molto limitati; resta, ttuavia, un altissimo rischio di strumentalizzazione politica che, in una prospettiva de lege ferenda, pone urgenti interrogativi sulla opportunità della loro conservazione (parte II, capitolo III).
2004
9788849509465
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