Il lavoro monografico muove dall'essenzialità della prova dichiarativa per la ricostruzione del fatto-reato per giungere all'approfondimento dello studio, all'interno del procedimento probatorio, delle regole disciplinanti l'esame incrociato del testimone, al fine di analizzare le iniziative delle parti ed il ruolo di «garante» del rispetto delle regole attribuito al giudice. La consapevolezza del tradimento dei principi connotanti il sistema accusatorio ovvero dell'accertata incapacità dell'attuale sistema di assicurare lo svolgimento del processo penale entro tempi ragionevoli e nel rispetto delle garanzie fondamentali della persona ha giustificato il tentativo di ricercare i giusti rimedi per il recupero di un sistema «efficiente». La manifestazione autentica dei ruoli che parti e giudice sono chiamati ad interpretare sulla scena processuale rappresenta la condizione ineludibile per l'affermazione di un sistema efficace, in quanto rispondente alle finalità tipiche del giusto processo. Il recupero di tale autenticità diventa presupposto indispensabile per definire qualsiasi tipo di accorgimento finalizzato a porre rimedio alla profonda crisi di credibilità che caratterizza la giustizia penale. Il banco di prova rappresentato dalla disciplina predisposta dal legislatore e dalla prassi emergente nelle sedi giudiziarie in merito all'esame incrociato del testimone ha offerto più di una conferma. Si è giunti ad osservare, sul punto, che la professionalità caratterizzante l'operato delle parti deve esplicarsi nel rispetto delle regole, rilevando che tale professionalità troverà il massimo grado di realizzazione se ed in quanto l'organo giurisdizionale riuscirà ad esprimere, attraverso l'esercizio della propria funzione, la vera cultura della giurisdizione. L'indagine sulla naturale connessione intercorrente tra giustizia e processo, in vista della formulazione del giudizio, proprio perché proiettata alla ricerca delle risorse indispensabili per fra fronte alla carenza di efficienza, prosegue con l'individuazione delle possibili cause dell'attuale crisi della giustizia penale, sottolineando l'incidenza delle scelte di politica legislativa sugli strumenti idonei per un corretto accertamento del fatto. Il lavoro si conclude con l'indagine sui fattori necessari per un recupero in termini di 'efficienza: sul punto si parte dalla premessa secondo la quale i parametri alla luce dei quali può accertarsi l'esistenza di un sistema rispondente a tale finalità sono molteplici e vanno tutti ugualmente apprezzati, in quanto solo dal complesso delle loro interrelazioni può pervenirsi ad una definizione di efficienza che non deve ridursi ad un valore di ordine statistico volto a quantificare la produttività dell'operato della magistratura nella sua globalità. La complessità del fenomeno giudiziario rende difficile qualsiasi tipo di analisi, in quanto implica un’indagine su un elevato numero di dati tra i quali spiccano, senza dubbio, quelli riguardanti i protagonisti della vicenda processuale ai quali sono attribuite specifiche funzioni, le modalità con le quali le esercitano nonché le risorse di carattere strutturale ed organizzativo interferenti sul corretto e tempestivo svolgimento dei compiti. Il numero delle variabili – riguardante ciascuna singola prospettazione di studio - in cui l’interprete s’imbatte quando si accinge ad esaminare l’organizzazione cui è affidato il compito di dare risposte alle domande di giustizia dimostra il coefficiente di difficoltà da affrontare. Pur non essendo nuovo il tentativo di approfondire il tema dell’apparato giudiziario nelle sue dimensioni strutturali e funzionali, valutando i vuoti di efficienza e gli sprechi di risorse, deve riconoscersi che il dibattito non ha sortito grossi risultati, se non quello di ipotizzare continue riforme dell’ordinamento giudiziario. Non può ritenersi sufficiente limitarsi a denunciare la macchinosità dell’organizzazione giudiziaria e la carenza di modelli operativi in grado di assicurare efficienti risposte di giustizia; per altro verso, non sembrano aver ricevuto apprezzamento quelle indagini, di carattere anche socio-economico, volte a rilevare l’aspetto della produttività del sistema, in ragione dei provvedimenti giurisdizionali adottati. Piuttosto sarebbe stato opportuno che tutte le componenti – quella politica, quella forense e quella scientifica – avessero riunito gli sforzi, sin dal passato, per cercare di trovare soluzioni agli interrogativi nascenti sull’incidenza negativa esistente tra ruolo della giurisdizione ed efficienza dell’apparato. Deve riconoscersi che, più di recente, si è riscontrata una piena sensibilizzazione sul punto, atteso che tutte le forze interessate hanno preso coscienza degli effetti negativi conseguenti alla resa di giustizia, comprendendo, in particolare, come l’inefficienza e la disorganicità offerta dal servizio giustizia si riflettono, immediatamente, sulla credibilità di coloro che esercitano la funzione all’interno dell’organizzazione giudiziaria. La sempre maggiore attenzione verso il problema è stata provocata, in modo determinante, dall’elaborazione giurisprudenziale proveniente dalla Corte sovranazionale garante del rispetto dei diritti dell’uomo e, in modo a dir poco drammatico, da quel complesso di pronunce che hanno sancito l’inosservanza dell’art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, per quanto concerne la garanzia della ragionevole durata del procedimento. Proprio dalla verifica di un così elevato numero di violazioni di un principio basilare per la realizzazione del sistema del « giusto processo » si ottiene la conferma dell’incapacità – purtroppo non contingente - di far fronte alla legittima domanda di giustizia e, di conseguenza, si consolida una delle ragioni della sfiducia della collettività nell’attuale sistema. Qualsiasi itinerario argomentativo voglia seguirsi, non può escludersi che un’indagine sull’efficienza della giustizia penale debba tener conto dei risultati prodotti nell’assolvimento dei compiti istituzionali, rappresentati dalle pronunce formulate in risposta all’esercizio dell’azione penale, e del tempo occorso per il conseguimento dei risultati stessi.

La "ricostruzione orale" del fatto tra "efficienza" ed "efficacia" del processo penale

KALB, Luigi
2005-01-01

Abstract

Il lavoro monografico muove dall'essenzialità della prova dichiarativa per la ricostruzione del fatto-reato per giungere all'approfondimento dello studio, all'interno del procedimento probatorio, delle regole disciplinanti l'esame incrociato del testimone, al fine di analizzare le iniziative delle parti ed il ruolo di «garante» del rispetto delle regole attribuito al giudice. La consapevolezza del tradimento dei principi connotanti il sistema accusatorio ovvero dell'accertata incapacità dell'attuale sistema di assicurare lo svolgimento del processo penale entro tempi ragionevoli e nel rispetto delle garanzie fondamentali della persona ha giustificato il tentativo di ricercare i giusti rimedi per il recupero di un sistema «efficiente». La manifestazione autentica dei ruoli che parti e giudice sono chiamati ad interpretare sulla scena processuale rappresenta la condizione ineludibile per l'affermazione di un sistema efficace, in quanto rispondente alle finalità tipiche del giusto processo. Il recupero di tale autenticità diventa presupposto indispensabile per definire qualsiasi tipo di accorgimento finalizzato a porre rimedio alla profonda crisi di credibilità che caratterizza la giustizia penale. Il banco di prova rappresentato dalla disciplina predisposta dal legislatore e dalla prassi emergente nelle sedi giudiziarie in merito all'esame incrociato del testimone ha offerto più di una conferma. Si è giunti ad osservare, sul punto, che la professionalità caratterizzante l'operato delle parti deve esplicarsi nel rispetto delle regole, rilevando che tale professionalità troverà il massimo grado di realizzazione se ed in quanto l'organo giurisdizionale riuscirà ad esprimere, attraverso l'esercizio della propria funzione, la vera cultura della giurisdizione. L'indagine sulla naturale connessione intercorrente tra giustizia e processo, in vista della formulazione del giudizio, proprio perché proiettata alla ricerca delle risorse indispensabili per fra fronte alla carenza di efficienza, prosegue con l'individuazione delle possibili cause dell'attuale crisi della giustizia penale, sottolineando l'incidenza delle scelte di politica legislativa sugli strumenti idonei per un corretto accertamento del fatto. Il lavoro si conclude con l'indagine sui fattori necessari per un recupero in termini di 'efficienza: sul punto si parte dalla premessa secondo la quale i parametri alla luce dei quali può accertarsi l'esistenza di un sistema rispondente a tale finalità sono molteplici e vanno tutti ugualmente apprezzati, in quanto solo dal complesso delle loro interrelazioni può pervenirsi ad una definizione di efficienza che non deve ridursi ad un valore di ordine statistico volto a quantificare la produttività dell'operato della magistratura nella sua globalità. La complessità del fenomeno giudiziario rende difficile qualsiasi tipo di analisi, in quanto implica un’indagine su un elevato numero di dati tra i quali spiccano, senza dubbio, quelli riguardanti i protagonisti della vicenda processuale ai quali sono attribuite specifiche funzioni, le modalità con le quali le esercitano nonché le risorse di carattere strutturale ed organizzativo interferenti sul corretto e tempestivo svolgimento dei compiti. Il numero delle variabili – riguardante ciascuna singola prospettazione di studio - in cui l’interprete s’imbatte quando si accinge ad esaminare l’organizzazione cui è affidato il compito di dare risposte alle domande di giustizia dimostra il coefficiente di difficoltà da affrontare. Pur non essendo nuovo il tentativo di approfondire il tema dell’apparato giudiziario nelle sue dimensioni strutturali e funzionali, valutando i vuoti di efficienza e gli sprechi di risorse, deve riconoscersi che il dibattito non ha sortito grossi risultati, se non quello di ipotizzare continue riforme dell’ordinamento giudiziario. Non può ritenersi sufficiente limitarsi a denunciare la macchinosità dell’organizzazione giudiziaria e la carenza di modelli operativi in grado di assicurare efficienti risposte di giustizia; per altro verso, non sembrano aver ricevuto apprezzamento quelle indagini, di carattere anche socio-economico, volte a rilevare l’aspetto della produttività del sistema, in ragione dei provvedimenti giurisdizionali adottati. Piuttosto sarebbe stato opportuno che tutte le componenti – quella politica, quella forense e quella scientifica – avessero riunito gli sforzi, sin dal passato, per cercare di trovare soluzioni agli interrogativi nascenti sull’incidenza negativa esistente tra ruolo della giurisdizione ed efficienza dell’apparato. Deve riconoscersi che, più di recente, si è riscontrata una piena sensibilizzazione sul punto, atteso che tutte le forze interessate hanno preso coscienza degli effetti negativi conseguenti alla resa di giustizia, comprendendo, in particolare, come l’inefficienza e la disorganicità offerta dal servizio giustizia si riflettono, immediatamente, sulla credibilità di coloro che esercitano la funzione all’interno dell’organizzazione giudiziaria. La sempre maggiore attenzione verso il problema è stata provocata, in modo determinante, dall’elaborazione giurisprudenziale proveniente dalla Corte sovranazionale garante del rispetto dei diritti dell’uomo e, in modo a dir poco drammatico, da quel complesso di pronunce che hanno sancito l’inosservanza dell’art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, per quanto concerne la garanzia della ragionevole durata del procedimento. Proprio dalla verifica di un così elevato numero di violazioni di un principio basilare per la realizzazione del sistema del « giusto processo » si ottiene la conferma dell’incapacità – purtroppo non contingente - di far fronte alla legittima domanda di giustizia e, di conseguenza, si consolida una delle ragioni della sfiducia della collettività nell’attuale sistema. Qualsiasi itinerario argomentativo voglia seguirsi, non può escludersi che un’indagine sull’efficienza della giustizia penale debba tener conto dei risultati prodotti nell’assolvimento dei compiti istituzionali, rappresentati dalle pronunce formulate in risposta all’esercizio dell’azione penale, e del tempo occorso per il conseguimento dei risultati stessi.
2005
8834856872
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