Nell’ambito delle «misure alternative alla detenzione», la riforma introdotta con la l. 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», ha previsto l’istituto della liberazione anticipata. L’intento che il legislatore ha inteso perseguire, con l’introduzione, nel sistema dei benefici penitenziari, della liberazione anticipata, può essere ricondotto ad una generica azione di decarcerazione, nella quale si comprendono tutti gli istituti che importano una flessione della risposta di tipo detentivo alle condotte antigiuridiche, sia in sede di configurazione delle fattispecie penali, sia in sede di esecuzione, come manifestazioni di un’esigenza, tipica del regime penitenziario, di contenimento del ricorso alla detenzione inframuraria e, soprattutto, di controllo sulle attività gestionali. Se la pena è decisione di giustizia, la sua qualità ed i suoi rigori devono rifarsi ad un meccanismo che ritrovi le sue ragioni nelle modalità d’esecuzione; l’azione della prigione deve svolgersi secondo un regime di punizioni e di ricompense, che ne renda possibile il controllo degli effetti all’interno dell’apparato che li produce). La società non può imporre l’onestà ai suoi membri, ma può da loro pretendere il rispetto delle leggi, perciò il sistema penitenziario si propone non di cambiare gli uomini, ma di incidere sui loro atteggiamenti.

La liberazione anticipata

IOVINO, Felice Pier Carlo
2006-01-01

Abstract

Nell’ambito delle «misure alternative alla detenzione», la riforma introdotta con la l. 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», ha previsto l’istituto della liberazione anticipata. L’intento che il legislatore ha inteso perseguire, con l’introduzione, nel sistema dei benefici penitenziari, della liberazione anticipata, può essere ricondotto ad una generica azione di decarcerazione, nella quale si comprendono tutti gli istituti che importano una flessione della risposta di tipo detentivo alle condotte antigiuridiche, sia in sede di configurazione delle fattispecie penali, sia in sede di esecuzione, come manifestazioni di un’esigenza, tipica del regime penitenziario, di contenimento del ricorso alla detenzione inframuraria e, soprattutto, di controllo sulle attività gestionali. Se la pena è decisione di giustizia, la sua qualità ed i suoi rigori devono rifarsi ad un meccanismo che ritrovi le sue ragioni nelle modalità d’esecuzione; l’azione della prigione deve svolgersi secondo un regime di punizioni e di ricompense, che ne renda possibile il controllo degli effetti all’interno dell’apparato che li produce). La società non può imporre l’onestà ai suoi membri, ma può da loro pretendere il rispetto delle leggi, perciò il sistema penitenziario si propone non di cambiare gli uomini, ma di incidere sui loro atteggiamenti.
2006
8813261659
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