Il saggio esamina la tematica dell’orario di lavoro nell’ambito del comparto ICT. Partendo da una disamina delle caratteristiche delle imprese che operano nel settore delle ICT, l’A. verifica l’idoneità delle nuove regole introdotte dal d.lgs. 66/2003 ad assecondare le esigenze di flessibilità gestionale che provengono dal mondo ICT. Sul punto l’A. mette in luce, da un lato, la maggiore apertura dell’attuale disciplina legale, rispetto a quella previgente, ad una gestione flessibile dei tempi di lavoro: tanto il complessivo affievolimento delle rigidità che caratterizzavano la precedente regolazione, quanto l’ampliamento degli spazi di flessibilità nella gestione temporale della forza lavoro da parte delle imprese rappresentano le principali conferme di una innegabile discontinuità (variamente criticata in dottrina) rispetto alla antiquata e disorganica disciplina dell’orario di lavoro. Dall’altro lato, però, resta ben visibile la voluntas legis di coniugare flessibilità e sicurezza: quest’ultima intesa non solo, tradizionalmente, come tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore, ma anche come garanzia di tutela del lavoratore, mediante l’affidamento, quasi in monopolio, alla contrattazione collettiva delle possibilità di flessibilizzazione dei tempi di lavoro. A tale riguardo, l’Autore sottolinea come il legislatore della riforma affidi all’autonomia collettiva quasi tutti gli aspetti cruciali relativi al governo del tempo di lavoro, riconoscendole sia la funzione di autorizzazione all’utilizzo di moduli flessibili di orario, sia la facoltà di deroga a principi stabiliti dalla stessa legge. Il saggio si conclude con la verifica di eventuali aperture della normativa legale all’autonomia individuale, tenuto conto anche delle specifiche professionalità che caratterizzano le risorse del settore ICT.
Information communication technology e orario di lavoro: flessibilità e controllo sindacale
QUARANTA, Mario
2004
Abstract
Il saggio esamina la tematica dell’orario di lavoro nell’ambito del comparto ICT. Partendo da una disamina delle caratteristiche delle imprese che operano nel settore delle ICT, l’A. verifica l’idoneità delle nuove regole introdotte dal d.lgs. 66/2003 ad assecondare le esigenze di flessibilità gestionale che provengono dal mondo ICT. Sul punto l’A. mette in luce, da un lato, la maggiore apertura dell’attuale disciplina legale, rispetto a quella previgente, ad una gestione flessibile dei tempi di lavoro: tanto il complessivo affievolimento delle rigidità che caratterizzavano la precedente regolazione, quanto l’ampliamento degli spazi di flessibilità nella gestione temporale della forza lavoro da parte delle imprese rappresentano le principali conferme di una innegabile discontinuità (variamente criticata in dottrina) rispetto alla antiquata e disorganica disciplina dell’orario di lavoro. Dall’altro lato, però, resta ben visibile la voluntas legis di coniugare flessibilità e sicurezza: quest’ultima intesa non solo, tradizionalmente, come tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore, ma anche come garanzia di tutela del lavoratore, mediante l’affidamento, quasi in monopolio, alla contrattazione collettiva delle possibilità di flessibilizzazione dei tempi di lavoro. A tale riguardo, l’Autore sottolinea come il legislatore della riforma affidi all’autonomia collettiva quasi tutti gli aspetti cruciali relativi al governo del tempo di lavoro, riconoscendole sia la funzione di autorizzazione all’utilizzo di moduli flessibili di orario, sia la facoltà di deroga a principi stabiliti dalla stessa legge. Il saggio si conclude con la verifica di eventuali aperture della normativa legale all’autonomia individuale, tenuto conto anche delle specifiche professionalità che caratterizzano le risorse del settore ICT.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.