Il saggio muove dall’esigenza di ambientare la previsione contenuta nell’art. 2645 ter c.c. nel contesto dei rapporti familiari. In presenza di atti negoziali di destinazione diretti all’attuazione di interessi leciti connessi allo sviluppo della personalità nella comunità familiare, il controllo di meritevolezza appare pleonastico. Ne risulta ridimensionato il ruolo dell’art. 2740 c.c. nel contesto familiare. D’altra parte la disciplina dei rapporti familiari offre, con il fondo patrimoniale, uno strumento rivolto alla soddisfazione degli interessi riferibili ai componenti il nucleo familiare, ma di fatto orientabile al mero conseguimento della limitazione di responsabilità. Il saggio analizza quindi il ricorso agli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c. per soddisfare esigenze non attuabili mediante il fondo patrimoniale, rimarcando la necessità della verifica della congruità degli interessi messi in evidenza nell’atto rispetto alla regolamentazione legale e volontaria della destinazione del bene. L’ambito di applicazione degli atti di destinazione nel contesto familiare risulta conseguentemente ridimensionato in virtù della sostanziale e connaturata inettitudine degli interessi familiari a formare oggetto di una vincolante determinazione negoziale rivolta a confinarli entro schemi privi di possibilità di sviluppo e di evoluzione. Per di più nell’ipotesi di destinazione effettuata da un soggetto estraneo alla comunità familiare si prospetta l’idoneità dell’atto destinatorio a sottrarre ai coniugi la determinazione e la realizzazione dell’interesse della prole. Una conferma della svalutazione del ricorso all’art. 2645 ter c.c. nel contesto familiare proviene infine dalla scarna disciplina codicistica che, nel prospettare la legittimazione generale ad agire per la realizzazione degli interessi, rimuove la sostanziale coincidenza tra il destinante e l’interessato.

Atti di destinazione del patrimonio e rapporti familiari

FEDERICO, Andrea
2007-01-01

Abstract

Il saggio muove dall’esigenza di ambientare la previsione contenuta nell’art. 2645 ter c.c. nel contesto dei rapporti familiari. In presenza di atti negoziali di destinazione diretti all’attuazione di interessi leciti connessi allo sviluppo della personalità nella comunità familiare, il controllo di meritevolezza appare pleonastico. Ne risulta ridimensionato il ruolo dell’art. 2740 c.c. nel contesto familiare. D’altra parte la disciplina dei rapporti familiari offre, con il fondo patrimoniale, uno strumento rivolto alla soddisfazione degli interessi riferibili ai componenti il nucleo familiare, ma di fatto orientabile al mero conseguimento della limitazione di responsabilità. Il saggio analizza quindi il ricorso agli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c. per soddisfare esigenze non attuabili mediante il fondo patrimoniale, rimarcando la necessità della verifica della congruità degli interessi messi in evidenza nell’atto rispetto alla regolamentazione legale e volontaria della destinazione del bene. L’ambito di applicazione degli atti di destinazione nel contesto familiare risulta conseguentemente ridimensionato in virtù della sostanziale e connaturata inettitudine degli interessi familiari a formare oggetto di una vincolante determinazione negoziale rivolta a confinarli entro schemi privi di possibilità di sviluppo e di evoluzione. Per di più nell’ipotesi di destinazione effettuata da un soggetto estraneo alla comunità familiare si prospetta l’idoneità dell’atto destinatorio a sottrarre ai coniugi la determinazione e la realizzazione dell’interesse della prole. Una conferma della svalutazione del ricorso all’art. 2645 ter c.c. nel contesto familiare proviene infine dalla scarna disciplina codicistica che, nel prospettare la legittimazione generale ad agire per la realizzazione degli interessi, rimuove la sostanziale coincidenza tra il destinante e l’interessato.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/1720326
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