Il concetto di pianificazione urbanistica è stato analizzato, prevalentemente, in un’ottica pubblicistica, ovvero dal punto di vista del pianificatore; oggetto di esegesi, infatti, è stato il sistema delle attribuzioni e delle competenze (sotto il profilo istituzionale) nonché i limiti del potere pianificatorio (sotto il profilo procedimentale). La stessa giuspubblicistica ha posto particolare attenzione al concetto di “governo del territorio”, al fine di definire gli ambiti di intervento del Legislatore statale e di quello regionale (trattandosi di materia, originariamente, di potestà legislativa concorrente); di pari attenzione è stato il sistema “piramidale” di pianificazione, come risultante dalla legge urbanistica fondamentale. Secondo i medesimi schemi sono stati analizzati gli interventi di riforma, riconducibili, per lo più, a specifiche normative di settore. In subiecta materia, grazie anche al consolidarsi di istituti di garanzia e partecipazione procedimentale, si registrano sempre più frequenti interventi giurisprudenziali, tesi a scolpire principi e modelli di tutela degli amministrati in presenza di interventi pianificatori settoriali e/o chirurgici, relativi, cioè, ad una specifica area o ad uno specifico intervento. Assume, pertanto, sempre maggior rilievo la posizione qualificata del proprietario dell’area interessata dall’esercizio della potestà pianificatoria, al punto da costituire (detta posizione) un limite o, quanto meno, un fattore di ponderazione. In tale contesto, si è cercato di fornire una lettura “procedimentalizzata” della potestà pianificatoria dell’Ente pubblico, verificando l’ambito di applicazione, alla materia in esame, dei vari istituti disciplinati nella legge n. 241/90 e cercando di delineare un quadro riepilogativo anche dei consolidati indirizzi giurisprudenziali. In termini sistematici, richiamata - de iure condito - la disciplina nazionale e regionale, oltre che gli orientamenti dlla giurisprudenza costituzionale, in materia urbanistica (capitolo primo e secondo), si è trattato (seguendo il paradigma della legge sul procedimento) del c.d. obbligo di provvedere e dell’obbligo di motivazione in sede di interventi pianificatori (terzo e quarto); si è affrontato, poi, il rapporto tra il potere in esame e gli istituti di partecipazione procedimentale, in special modo nei casi di intervento “settoriale”; inoltre, si è analizzata la portata applicativa della richiesta di variante semplificata, promossa dal privato per un progetto di insediamento di tipo produttivo (capitolo quinto); infine, sempre seguendo lo schema della legge sul procedimento, ci si occupati del rapporto tra urbanistica ed accesso ai documenti (capitolo sesto).

Il procedimento urbanistico democratico

ARMENANTE, Francesco
2007-01-01

Abstract

Il concetto di pianificazione urbanistica è stato analizzato, prevalentemente, in un’ottica pubblicistica, ovvero dal punto di vista del pianificatore; oggetto di esegesi, infatti, è stato il sistema delle attribuzioni e delle competenze (sotto il profilo istituzionale) nonché i limiti del potere pianificatorio (sotto il profilo procedimentale). La stessa giuspubblicistica ha posto particolare attenzione al concetto di “governo del territorio”, al fine di definire gli ambiti di intervento del Legislatore statale e di quello regionale (trattandosi di materia, originariamente, di potestà legislativa concorrente); di pari attenzione è stato il sistema “piramidale” di pianificazione, come risultante dalla legge urbanistica fondamentale. Secondo i medesimi schemi sono stati analizzati gli interventi di riforma, riconducibili, per lo più, a specifiche normative di settore. In subiecta materia, grazie anche al consolidarsi di istituti di garanzia e partecipazione procedimentale, si registrano sempre più frequenti interventi giurisprudenziali, tesi a scolpire principi e modelli di tutela degli amministrati in presenza di interventi pianificatori settoriali e/o chirurgici, relativi, cioè, ad una specifica area o ad uno specifico intervento. Assume, pertanto, sempre maggior rilievo la posizione qualificata del proprietario dell’area interessata dall’esercizio della potestà pianificatoria, al punto da costituire (detta posizione) un limite o, quanto meno, un fattore di ponderazione. In tale contesto, si è cercato di fornire una lettura “procedimentalizzata” della potestà pianificatoria dell’Ente pubblico, verificando l’ambito di applicazione, alla materia in esame, dei vari istituti disciplinati nella legge n. 241/90 e cercando di delineare un quadro riepilogativo anche dei consolidati indirizzi giurisprudenziali. In termini sistematici, richiamata - de iure condito - la disciplina nazionale e regionale, oltre che gli orientamenti dlla giurisprudenza costituzionale, in materia urbanistica (capitolo primo e secondo), si è trattato (seguendo il paradigma della legge sul procedimento) del c.d. obbligo di provvedere e dell’obbligo di motivazione in sede di interventi pianificatori (terzo e quarto); si è affrontato, poi, il rapporto tra il potere in esame e gli istituti di partecipazione procedimentale, in special modo nei casi di intervento “settoriale”; inoltre, si è analizzata la portata applicativa della richiesta di variante semplificata, promossa dal privato per un progetto di insediamento di tipo produttivo (capitolo quinto); infine, sempre seguendo lo schema della legge sul procedimento, ci si occupati del rapporto tra urbanistica ed accesso ai documenti (capitolo sesto).
2007
9788886836265
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/1735796
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