Oggetto di discussione sono le conseguenze determinate dal mancato o ritardato deposito dell’istanza di fissazione d’udienza, regolarmente notificata alla controparte. Il Tribunale di Rovereto, uniformandosi ad alcune recenti pronunce di merito, ritiene applicabile a tale fattispecie la disciplina generale che regola l’inerzia delle parti nel procedimento ordinario di cognizione. Il mancato rispetto del termine perentorio previsto dall’art. 9 d.lg. n. 5 del 2003 determinerebbe, pertanto, uno stato di quiescenza del processo in corso della durata di un anno e la conseguente estinzione dello stesso, in caso di mancata riassunzione ad opera delle parti nel detto termine.
STATO DI QUIESCENZA DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEL TERMINE PERENTORIO PREVISTO DALL’ART. 9 D.LG. N. 5
MANCUSO, Carlo
2008
Abstract
Oggetto di discussione sono le conseguenze determinate dal mancato o ritardato deposito dell’istanza di fissazione d’udienza, regolarmente notificata alla controparte. Il Tribunale di Rovereto, uniformandosi ad alcune recenti pronunce di merito, ritiene applicabile a tale fattispecie la disciplina generale che regola l’inerzia delle parti nel procedimento ordinario di cognizione. Il mancato rispetto del termine perentorio previsto dall’art. 9 d.lg. n. 5 del 2003 determinerebbe, pertanto, uno stato di quiescenza del processo in corso della durata di un anno e la conseguente estinzione dello stesso, in caso di mancata riassunzione ad opera delle parti nel detto termine.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.