COME NOTO, LA BREVETTABILITÀ DELLE OPERE DELL’INGEGNO È TEMA CHE RISPONDE IN PRIMIS AD ESIGENZE DI PROTEZIONE DEL SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE ESCLUSIVO DI ATTUARE L’INVENZIONE. NEL SETTORE FARMACOLOGICO IL PROFILO SI ARRICCHISCE, POI, DI VALUTAZIONI STRETTAMENTE CONNESSE ALLA FUNZIONE CUI IL PRODOTTO FARMACEUTICO È DIRETTO E SI MISURA CON INTERESSI PUBBLICI CHE, INTRECCIANDOSI CON QUELLI INDIVIDUALI, RENDONO DIFFICILE L’EMANAZIONE DI NORMATIVE EQUILIBRATE. NE CONSEGUE UNA COMPLESSITÀ DI APPROCCIO CHE SI APPREZZA GIÀ A LIVELLO DI INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI TUTELA. IL PROBLEMA, SPECIFICAMENTE, NON INVESTE SOLTANTO IL RAPPORTO TRA PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI AUTORIZZAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLA PRIVATIVA, MA INVOLGE LA DEFINIZIONE DI (EVENTUALI) MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE CHE STIMOLINO LA CONCORRENZA E NON VANIFICHINO I CONTENUTI DELLA TUTELA STESSA. IN SIMILE SCENARIO LA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO, N. 260/78, PRIMA, E LA RIFORMA DELLA LEGGE INVENZIONI, N. 338/1979, POI, RAPPRESENTANO L’INCIPIT DI UN PROCESSO NORMATIVO FINALIZZATO A COLMARE LE LACUNE DEL PANORAMA NAZIONALE. LA LEGGE N. 349/1991 E, DA ULTIMO, IL D.LGS. N. 30/2005, A LORO VOLTA, NE RAPPRESENTANO IL PERFEZIONAMENTO, SENZA MAI SOTTRARSI ALLA COSTANTE OPERA ERMENEUTICA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.
FARMACI E BREVETTI - Studio di diritto comparato
APICELLA, Domenico
2008-01-01
Abstract
COME NOTO, LA BREVETTABILITÀ DELLE OPERE DELL’INGEGNO È TEMA CHE RISPONDE IN PRIMIS AD ESIGENZE DI PROTEZIONE DEL SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE ESCLUSIVO DI ATTUARE L’INVENZIONE. NEL SETTORE FARMACOLOGICO IL PROFILO SI ARRICCHISCE, POI, DI VALUTAZIONI STRETTAMENTE CONNESSE ALLA FUNZIONE CUI IL PRODOTTO FARMACEUTICO È DIRETTO E SI MISURA CON INTERESSI PUBBLICI CHE, INTRECCIANDOSI CON QUELLI INDIVIDUALI, RENDONO DIFFICILE L’EMANAZIONE DI NORMATIVE EQUILIBRATE. NE CONSEGUE UNA COMPLESSITÀ DI APPROCCIO CHE SI APPREZZA GIÀ A LIVELLO DI INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI TUTELA. IL PROBLEMA, SPECIFICAMENTE, NON INVESTE SOLTANTO IL RAPPORTO TRA PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI AUTORIZZAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLA PRIVATIVA, MA INVOLGE LA DEFINIZIONE DI (EVENTUALI) MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE CHE STIMOLINO LA CONCORRENZA E NON VANIFICHINO I CONTENUTI DELLA TUTELA STESSA. IN SIMILE SCENARIO LA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO, N. 260/78, PRIMA, E LA RIFORMA DELLA LEGGE INVENZIONI, N. 338/1979, POI, RAPPRESENTANO L’INCIPIT DI UN PROCESSO NORMATIVO FINALIZZATO A COLMARE LE LACUNE DEL PANORAMA NAZIONALE. LA LEGGE N. 349/1991 E, DA ULTIMO, IL D.LGS. N. 30/2005, A LORO VOLTA, NE RAPPRESENTANO IL PERFEZIONAMENTO, SENZA MAI SOTTRARSI ALLA COSTANTE OPERA ERMENEUTICA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.