L’elogio del procedimento è facile, per chi ama le regole. Il modulo procedimentale è modello di garanzia. Nel tempo, il percorso procedimentale ha conseguito spazi di riferimento per settori e per funzioni che gli restituiscono quell’universalità dommatica che l’ultimo verbo della deregolamentazione aveva affievolito. Per il settore del governo dell’economia, storicisticamente, la prevalenza della lex mercatoria, del mercato senza regolazione, della competizione senza sistema, ne aveva ridimensionato la funzione. Ma il mercato senza regole, senza vigilanza, senza procedimento, sistematicamente deregolamentato, alimenta crisi economiche tanto globali, in negativo, quanto globale era stato il mito della deregulation. Il nostro tempo sarà tempo di crisi economica anche perché nel governo dell’economia c’è stato meno procedimento. Rispetto alla funzione il percorso procedimentale è tipologia strutturale in espansione. Non a caso accanto al procedimento classico, tipico dell’amministrazione attiva, in questo scritto si è inserita la tipologia dell’amministrazione che emana atti normativi para-primari, senza che si possa rinunciare, nel processo di differenziazione del nuovo federalismo amministrativo ( art. 118 Cost.) alla funzione procedimentale. Anche la normazione ha bisogno del procedimento. Riaffermata la funzione del procedimento all’esterno, emergono, semmai, problemi interni. Mentre cresce la funzione, acquisendo utilità storiche, il procedimento vive una peculiare crisi al suo interno. L’universalità dommatica non è più unità dommatica. L’organizzazione complessa, la pluralità delle competenze, la diversità delle forme e della funzione, tutto alimenta l’essere di una tipologia aperta, variamente strutturata, che vede l’amministrazione vincolata nel modello, ma non nei modelli. Poter governare l’amministrazione della complessità, rispettando un percorso di regole, che spinge l’azione amministrativa verso l’imparzialità e la trasparenza, è già risultato, risultato ordina mentale. Le diversità, le diversità dell’unità, servono la funzione, migliorano l’azione amministrativa capace di esprimere strumenti diversi in situazioni diverse. La differenziazione strumentale rappresenta una ricchezza, rappresenta l’evoluzione della specie, la quale consente all’amministrazione di arrivare con lo sportello unico dove non può arrivare il procedimento classico. Ma l’elogio del procedimento serve a poco di fronte alle scelte dell’ultimo legislatore. Si parte dalla dequotazione delle irregolarità formali. E’ scelta condivisibile; se si è forma della funzione si deve essere la forma migliore, senza estrinsecazioni esasperate. Troppo procedimento rappresenta un disvalore per eccesso. Non è più così per le scelte introdotte dall’art. 21-octies, della l. 241 novellata. Il provvedimento, la decisione partecipata, potrebbero fare a meno dell’amministrazione e del procedimento. Il diritto discrezionale passa dall’amministrazione al giudice di legittimità, il percorso procedimentale sull’atto virtuale, che non potrebbe avere contenuto diverso, si rinnova e continua, nei presupposti e nelle valutazioni, del processo. Si giunge, così, alla sentenza-provvedimento, all’impropria sostituzione del giudice all’amministrazione, del processo al provvedimento. Siamo alla involuzione. Il procedimento non può che esistere nel procedimento; al di fuori del suo spazio esistenziale tipico, è, ontologicamente, un’altra cosa. A meno che non si voglia ipotizzare il processualprocedimento, il tertium genus che da indistinto giuridico possa assurgere a valenza ed identità dommatica. Ma si tratta di un divenire giuridico che merita l’opera critica e ricostruttiva di dottrina e giurisprudenza, nel dubbio che, stavolta, l’unità dommatica sia andata oltre il procedimento.

Procedimenti e processualprocedimento

MARENGHI, Enzo Maria
2009-01-01

Abstract

L’elogio del procedimento è facile, per chi ama le regole. Il modulo procedimentale è modello di garanzia. Nel tempo, il percorso procedimentale ha conseguito spazi di riferimento per settori e per funzioni che gli restituiscono quell’universalità dommatica che l’ultimo verbo della deregolamentazione aveva affievolito. Per il settore del governo dell’economia, storicisticamente, la prevalenza della lex mercatoria, del mercato senza regolazione, della competizione senza sistema, ne aveva ridimensionato la funzione. Ma il mercato senza regole, senza vigilanza, senza procedimento, sistematicamente deregolamentato, alimenta crisi economiche tanto globali, in negativo, quanto globale era stato il mito della deregulation. Il nostro tempo sarà tempo di crisi economica anche perché nel governo dell’economia c’è stato meno procedimento. Rispetto alla funzione il percorso procedimentale è tipologia strutturale in espansione. Non a caso accanto al procedimento classico, tipico dell’amministrazione attiva, in questo scritto si è inserita la tipologia dell’amministrazione che emana atti normativi para-primari, senza che si possa rinunciare, nel processo di differenziazione del nuovo federalismo amministrativo ( art. 118 Cost.) alla funzione procedimentale. Anche la normazione ha bisogno del procedimento. Riaffermata la funzione del procedimento all’esterno, emergono, semmai, problemi interni. Mentre cresce la funzione, acquisendo utilità storiche, il procedimento vive una peculiare crisi al suo interno. L’universalità dommatica non è più unità dommatica. L’organizzazione complessa, la pluralità delle competenze, la diversità delle forme e della funzione, tutto alimenta l’essere di una tipologia aperta, variamente strutturata, che vede l’amministrazione vincolata nel modello, ma non nei modelli. Poter governare l’amministrazione della complessità, rispettando un percorso di regole, che spinge l’azione amministrativa verso l’imparzialità e la trasparenza, è già risultato, risultato ordina mentale. Le diversità, le diversità dell’unità, servono la funzione, migliorano l’azione amministrativa capace di esprimere strumenti diversi in situazioni diverse. La differenziazione strumentale rappresenta una ricchezza, rappresenta l’evoluzione della specie, la quale consente all’amministrazione di arrivare con lo sportello unico dove non può arrivare il procedimento classico. Ma l’elogio del procedimento serve a poco di fronte alle scelte dell’ultimo legislatore. Si parte dalla dequotazione delle irregolarità formali. E’ scelta condivisibile; se si è forma della funzione si deve essere la forma migliore, senza estrinsecazioni esasperate. Troppo procedimento rappresenta un disvalore per eccesso. Non è più così per le scelte introdotte dall’art. 21-octies, della l. 241 novellata. Il provvedimento, la decisione partecipata, potrebbero fare a meno dell’amministrazione e del procedimento. Il diritto discrezionale passa dall’amministrazione al giudice di legittimità, il percorso procedimentale sull’atto virtuale, che non potrebbe avere contenuto diverso, si rinnova e continua, nei presupposti e nelle valutazioni, del processo. Si giunge, così, alla sentenza-provvedimento, all’impropria sostituzione del giudice all’amministrazione, del processo al provvedimento. Siamo alla involuzione. Il procedimento non può che esistere nel procedimento; al di fuori del suo spazio esistenziale tipico, è, ontologicamente, un’altra cosa. A meno che non si voglia ipotizzare il processualprocedimento, il tertium genus che da indistinto giuridico possa assurgere a valenza ed identità dommatica. Ma si tratta di un divenire giuridico che merita l’opera critica e ricostruttiva di dottrina e giurisprudenza, nel dubbio che, stavolta, l’unità dommatica sia andata oltre il procedimento.
2009
9788813296247
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/1995867
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