Il lavoro si confronta sulla relazione tra politiche della sicurezza e sicurezza urbana, laddove si tratta di abbandonare consapevolmente quella irrazionalità che per il passato ha sempre affrontato i problemi di ordine sociale, quindi anche quelli urbani, come problemi di ordine pubblico. Si tratta in definitiva di abbandonare la collusione distorsiva tra sistema sociale e sistema penale per promuovere una politica di sicurezza che, come politica di garanzia nell’esercizio di diritti fondamentali, sia il risultato della valorizzazione di un assiologismo tipico della norma fondamentale. Un processo di razionalizzazione delle politiche della sicurezza investe anche il controllo della devianza urbana, tanto da portare anche qui al superamento di una politica penale della prima ratio per la promozione di una politica criminale municipale che assecondi le articolazioni di quel diritto penale minimo capace di concorrere sussidiariamente alla organizzazione di politiche effettive di sicurezza urbana. Una visione critica allora, anche alla luce di tali assunti, si impone per quei provvedimenti legislativi di stampo emergenziale che, attraverso provvedimenti punitivi di chiara origine emotiva – si pensi alle ordinanze di necessità ed urgenza ex art. 54 del d.lgs. 267/2000 –, finiscono per delegare ai sindaci sceriffo la tutela di un mero ordine estetico, proponendosi non la eliminazione del male, ma il suo semplice occultamento. In un tale contesto, dunque, matura un tecnicismo esasperato che, arido di saperi, non solo tradisce la ricerca di qualcosa di meglio dei diritto punitivo municipale, ma si rivela estraneo alla promozione di diritti fondamentali universali posti a garanzia di una dignità intesa come esercizio di un diritto ad avere diritti.

La 'sicurezza urbana' come garanzia dell'esercizio di diritti fondamentali: un contributo alla razionalizzazione del "diritto punitivo municipale"

SESSA, Antonino
2008-01-01

Abstract

Il lavoro si confronta sulla relazione tra politiche della sicurezza e sicurezza urbana, laddove si tratta di abbandonare consapevolmente quella irrazionalità che per il passato ha sempre affrontato i problemi di ordine sociale, quindi anche quelli urbani, come problemi di ordine pubblico. Si tratta in definitiva di abbandonare la collusione distorsiva tra sistema sociale e sistema penale per promuovere una politica di sicurezza che, come politica di garanzia nell’esercizio di diritti fondamentali, sia il risultato della valorizzazione di un assiologismo tipico della norma fondamentale. Un processo di razionalizzazione delle politiche della sicurezza investe anche il controllo della devianza urbana, tanto da portare anche qui al superamento di una politica penale della prima ratio per la promozione di una politica criminale municipale che assecondi le articolazioni di quel diritto penale minimo capace di concorrere sussidiariamente alla organizzazione di politiche effettive di sicurezza urbana. Una visione critica allora, anche alla luce di tali assunti, si impone per quei provvedimenti legislativi di stampo emergenziale che, attraverso provvedimenti punitivi di chiara origine emotiva – si pensi alle ordinanze di necessità ed urgenza ex art. 54 del d.lgs. 267/2000 –, finiscono per delegare ai sindaci sceriffo la tutela di un mero ordine estetico, proponendosi non la eliminazione del male, ma il suo semplice occultamento. In un tale contesto, dunque, matura un tecnicismo esasperato che, arido di saperi, non solo tradisce la ricerca di qualcosa di meglio dei diritto punitivo municipale, ma si rivela estraneo alla promozione di diritti fondamentali universali posti a garanzia di una dignità intesa come esercizio di un diritto ad avere diritti.
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