Il ritratto normativo dell’imprenditore agricolo contemporaneo riflette una figura di agricoltore che si allontana sensibilmente dall’immagine immota dell’economia agreste classica, delineandosi una figura professionale che assume come punto di riferimento le modalità di azione dei soggetti protagonisti di una dialettica economia che non rispecchia più i canoni tradizionali. Invero, l’esaltazione di una spiccata vocazione al mercato, la diversa predisposizione all’utilizzazione delle innovazioni tecnologiche e il mutato atteggiamento verso il rischio determinano un modello di impresa agricola del tutto nuovo rispetto alla connotazione originaria delineata con l’introduzione del vigente codice civile. In sostanza, la riforma dell’impresa agricola induce ad un ripensamento in chiave critica della validità e utilità delle classificazioni tradizionali operate sulla base del criterio ancorato agli statuti applicabili. E non è un caso che l’unica vera scriminate tra le due figure professionali rimane l’immunità dell’imprenditore agricolo al fallimento e alle altre procedure concorsuali in caso di insolvenza. In definitiva, si può affermare che il legislatore del 2001 con i decreti legislativi di orientamento ha prefigurato nuovi parametri di riferimento, sia per l’individuazione dei connotati dell’agrarietà, che per la definizione di un nuovo statuto dell’impresa agricola, accogliendo sul piano normativo una dimensione dell’attività agricola fondata su una pluralità espressiva che si è tradotta nella scelta di un mix di produzione teso a raccogliere le diverse istanze provenienti dal mercato, e rinviando ad una logica di sistema globalizzato, per concludere con un fortunato e spesso abusato neologismo.
L'impresa agricola
VECCHIONE, Antonio
2009
Abstract
Il ritratto normativo dell’imprenditore agricolo contemporaneo riflette una figura di agricoltore che si allontana sensibilmente dall’immagine immota dell’economia agreste classica, delineandosi una figura professionale che assume come punto di riferimento le modalità di azione dei soggetti protagonisti di una dialettica economia che non rispecchia più i canoni tradizionali. Invero, l’esaltazione di una spiccata vocazione al mercato, la diversa predisposizione all’utilizzazione delle innovazioni tecnologiche e il mutato atteggiamento verso il rischio determinano un modello di impresa agricola del tutto nuovo rispetto alla connotazione originaria delineata con l’introduzione del vigente codice civile. In sostanza, la riforma dell’impresa agricola induce ad un ripensamento in chiave critica della validità e utilità delle classificazioni tradizionali operate sulla base del criterio ancorato agli statuti applicabili. E non è un caso che l’unica vera scriminate tra le due figure professionali rimane l’immunità dell’imprenditore agricolo al fallimento e alle altre procedure concorsuali in caso di insolvenza. In definitiva, si può affermare che il legislatore del 2001 con i decreti legislativi di orientamento ha prefigurato nuovi parametri di riferimento, sia per l’individuazione dei connotati dell’agrarietà, che per la definizione di un nuovo statuto dell’impresa agricola, accogliendo sul piano normativo una dimensione dell’attività agricola fondata su una pluralità espressiva che si è tradotta nella scelta di un mix di produzione teso a raccogliere le diverse istanze provenienti dal mercato, e rinviando ad una logica di sistema globalizzato, per concludere con un fortunato e spesso abusato neologismo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.