Il dibattito-polemica sulla e contro la partitocrazia inizia a circolare in Italia tra gli intellettuali e gli osservatori più attenti, già durante gli anni della Costituente per poi diventare un tema ricorrente negli anni immediatamente successivi. Tra gli altri, Luigi Sturzo ricopre, nell’ambito di tale discussione, un ruolo che, sebbene importante sotto il profilo strettamente teorico, risulta invece poco incisivo in quel partito con il quale aveva un rapporto di sostanziale concordia/discors, la Democrazia Cristiana. Il partito politico, secondo Sturzo, da che era solo riconosciuto nella Costituzione (art. 49) come uno degli strumenti della organizzazione democratica, si era trasformato nel protagonista indiscusso della vita politico-istituzionale italiana. La scarsa chiarezza giuridica –che, in verità, era stata frutto di precise scelte politiche in Assemblea Costituente- sulla organizzazione interna dei partiti, sulla natura stessa dell’istituto e soprattutto sulle forme di finanziamento che essi ricevevano, secondo Sturzo erano la causa stessa della tendenziale degenerazione verso un malsano sistema partitocratico. Ed effettivamente Sturzo fu il primo a tentare una soluzione giuridica, presentando il disegno di legge 16 settembre 1958 n. 124 contenente “Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative”.

Sturzo e la partitocrazia: istanze istituzionali e analisi politiche

AMATO, ANNAMARIA
2005-01-01

Abstract

Il dibattito-polemica sulla e contro la partitocrazia inizia a circolare in Italia tra gli intellettuali e gli osservatori più attenti, già durante gli anni della Costituente per poi diventare un tema ricorrente negli anni immediatamente successivi. Tra gli altri, Luigi Sturzo ricopre, nell’ambito di tale discussione, un ruolo che, sebbene importante sotto il profilo strettamente teorico, risulta invece poco incisivo in quel partito con il quale aveva un rapporto di sostanziale concordia/discors, la Democrazia Cristiana. Il partito politico, secondo Sturzo, da che era solo riconosciuto nella Costituzione (art. 49) come uno degli strumenti della organizzazione democratica, si era trasformato nel protagonista indiscusso della vita politico-istituzionale italiana. La scarsa chiarezza giuridica –che, in verità, era stata frutto di precise scelte politiche in Assemblea Costituente- sulla organizzazione interna dei partiti, sulla natura stessa dell’istituto e soprattutto sulle forme di finanziamento che essi ricevevano, secondo Sturzo erano la causa stessa della tendenziale degenerazione verso un malsano sistema partitocratico. Ed effettivamente Sturzo fu il primo a tentare una soluzione giuridica, presentando il disegno di legge 16 settembre 1958 n. 124 contenente “Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative”.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/2297583
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact