Il principio di conformità tra proposta e accettazione come criterio esclusivo per fondare l’individuazione della conclusione del contratto è valutato, in modo quasi uniforme, dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiana. L’art. 1326, ult. cpv., c.c., imporrebbe che le dichiarazioni contrattuali siano correlate da un legame di conformità. Verificare se la dichiarazione dell’oblato, che non coincida testualmente con la proposta, costituisca una nuova proposta o una accettazione con proposta di modifiche o un atto giuridicamente conforme, anche se testualmente difforme, è una tematica che richiede l’individuazione di idonei parametri interpretativi. La medesima tematica si rinviene anche se si utilizzano condizioni generali di contratto che dovrebbero imporre lo schema dell’accettazione per adesione, ma in concreto, si può verificare che ogni parte contrattuale intenda valersi delle proprie condizioni uniformi. La stessa esigenza di rapidità della contrattazione e di flessibilità nella conclusione degli accordi internazionali ha, di fatto, superato il principio di conformità ed ha indotto ad introdurre con la Convenzione di Vienna un criterio di maggiore flessibilità, molto simile a quello nordamericano e lo stesso schema di soluzione è stato riprodotto in molte altre legislazioni europee. L’accettazione con modifiche, che non alterino gli elementi sostanziali della proposta, può essere sufficiente per determinare la conclusione dell’accordo a meno che il proponente non si opponga esplicitamente e prontamente alle modifiche stesse. In particolare, i principi di buona fede e di ragionevolezza potrebbero avere un ruolo significativo nelle ipotesi più frequenti di contenzioso. Non si tratta, quindi, di valutare il valore del silenzio del primo proponente di fronte alle modifiche introdotte nell’accettazione, ma di considerare il comportamento in executivis del rapporto come assenso alla finale regolamentazione complessiva proposta anche dall’oblato. Secondo l’impostazione seguita, nell’ordinamento italiano esistono già gli elementi per consentire un’interpretazione del principio di conformità dell’art 1326 che sia rispettoso di un contesto generale che focalizzi la valutazione del comportamento dei soggetti contraenti su livelli di più pregnante considerazione dei principi di buona fede e correttezza sia nella fase preliminare, che in quella del perfezionamento, o nell’esecuzione. L’analisi dei singoli casi consentirebbe di distinguere la rilevanza delle modifiche che accompagnano l’accettazione per individuare se producano, oppure no, una disomogeneità sostanziale tra l’iniziativa del proponente e la successiva adesione dell’oblato. La valutazione sull’esistenza dell’accordo va condotta non subordinandola, esclusivamente, alla ricerca dell’effettiva volontà dei contraenti, ma in modo oggettivo sulla base delle complessive circostanze che hanno accompagnato la formazione del regolamento contrattuale e la sua esecuzione.

Globalizzazione economica e disorder of law. Un esempio: la battle of forms e il principio del mirror-image rule

VALENTINO, Daniela
2013-01-01

Abstract

Il principio di conformità tra proposta e accettazione come criterio esclusivo per fondare l’individuazione della conclusione del contratto è valutato, in modo quasi uniforme, dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiana. L’art. 1326, ult. cpv., c.c., imporrebbe che le dichiarazioni contrattuali siano correlate da un legame di conformità. Verificare se la dichiarazione dell’oblato, che non coincida testualmente con la proposta, costituisca una nuova proposta o una accettazione con proposta di modifiche o un atto giuridicamente conforme, anche se testualmente difforme, è una tematica che richiede l’individuazione di idonei parametri interpretativi. La medesima tematica si rinviene anche se si utilizzano condizioni generali di contratto che dovrebbero imporre lo schema dell’accettazione per adesione, ma in concreto, si può verificare che ogni parte contrattuale intenda valersi delle proprie condizioni uniformi. La stessa esigenza di rapidità della contrattazione e di flessibilità nella conclusione degli accordi internazionali ha, di fatto, superato il principio di conformità ed ha indotto ad introdurre con la Convenzione di Vienna un criterio di maggiore flessibilità, molto simile a quello nordamericano e lo stesso schema di soluzione è stato riprodotto in molte altre legislazioni europee. L’accettazione con modifiche, che non alterino gli elementi sostanziali della proposta, può essere sufficiente per determinare la conclusione dell’accordo a meno che il proponente non si opponga esplicitamente e prontamente alle modifiche stesse. In particolare, i principi di buona fede e di ragionevolezza potrebbero avere un ruolo significativo nelle ipotesi più frequenti di contenzioso. Non si tratta, quindi, di valutare il valore del silenzio del primo proponente di fronte alle modifiche introdotte nell’accettazione, ma di considerare il comportamento in executivis del rapporto come assenso alla finale regolamentazione complessiva proposta anche dall’oblato. Secondo l’impostazione seguita, nell’ordinamento italiano esistono già gli elementi per consentire un’interpretazione del principio di conformità dell’art 1326 che sia rispettoso di un contesto generale che focalizzi la valutazione del comportamento dei soggetti contraenti su livelli di più pregnante considerazione dei principi di buona fede e correttezza sia nella fase preliminare, che in quella del perfezionamento, o nell’esecuzione. L’analisi dei singoli casi consentirebbe di distinguere la rilevanza delle modifiche che accompagnano l’accettazione per individuare se producano, oppure no, una disomogeneità sostanziale tra l’iniziativa del proponente e la successiva adesione dell’oblato. La valutazione sull’esistenza dell’accordo va condotta non subordinandola, esclusivamente, alla ricerca dell’effettiva volontà dei contraenti, ma in modo oggettivo sulla base delle complessive circostanze che hanno accompagnato la formazione del regolamento contrattuale e la sua esecuzione.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/2600254
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