Nell’ordinamento processuale è oggi immanente il principio secondo cui, nel procedimento di notificazione di un atto processuale, si produce l’effetto preliminare di sancire, a vantaggio del notificante, l’osservanza di un termine pendente fin dal momento in cui l’atto è consegnato all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo completamente sottratta al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo. Questi effetti, provvisoriamente anticipati a vantaggio del notificante, si consolidano definitivamente con il perfezionamento del procedimento di notificazione, e cioè con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (o con l’evento considerato dalla legge come equivalente alla ricezione), a partire dal quale si produrranno gli altri effetti sostanziali e processuali che l’ordinamento ricollega alla notificazione. La cd. «scissione temporale del momento perfezionativo della notificazione» - sorta dalla necessità di coordinare le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario con l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità - è finalizzata, innanzitutto, a scongiurare risultati collidenti con il diritto di difesa costituzionalmente tutelato (quando la data della notificazione rileva come dies a quo di un termine assegnato al notificante per il compimento di un atto successivo della sequenza processuale) e, contestualmente, ad evitare uno sbilanciamento, a favore dell’attore ed in danno del convenuto, dei meccanismi di produzione di effetti processuali molto delicati. Di tutto ciò anche il procedimento approntato per la notifica di un atto a persona irreperibile –da sempre indicato come esempio di equilibrio tra il diritto del richiedente a non avere difficoltà ad agire in giudizio e quello, spesso opposto, del destinatario ad avere notizia dell’atto anche in caso di sua momentanea assenza – deve necessariamente tenere conto. L’autore analizza il momento perfezionativo della notifica nel procedimento all’irreperibile nel contesto processuale appena accennato, alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali e, soprattutto, della nota sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010, con cui la Corte costituzionale ha sancito l’incostituzionalità dell’art. 140 cpc, nella parte in cui non prevede che per il destinatario la notifica si intende perfezionata solo con la ricezione dell’atto o decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata da parte dell’Ufficiale giudiziario.

Perfezionamento della notifica all’irreperibile e giurisprudenza costituzionale

MANCUSO, CARLO
2010-01-01

Abstract

Nell’ordinamento processuale è oggi immanente il principio secondo cui, nel procedimento di notificazione di un atto processuale, si produce l’effetto preliminare di sancire, a vantaggio del notificante, l’osservanza di un termine pendente fin dal momento in cui l’atto è consegnato all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo completamente sottratta al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo. Questi effetti, provvisoriamente anticipati a vantaggio del notificante, si consolidano definitivamente con il perfezionamento del procedimento di notificazione, e cioè con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (o con l’evento considerato dalla legge come equivalente alla ricezione), a partire dal quale si produrranno gli altri effetti sostanziali e processuali che l’ordinamento ricollega alla notificazione. La cd. «scissione temporale del momento perfezionativo della notificazione» - sorta dalla necessità di coordinare le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario con l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità - è finalizzata, innanzitutto, a scongiurare risultati collidenti con il diritto di difesa costituzionalmente tutelato (quando la data della notificazione rileva come dies a quo di un termine assegnato al notificante per il compimento di un atto successivo della sequenza processuale) e, contestualmente, ad evitare uno sbilanciamento, a favore dell’attore ed in danno del convenuto, dei meccanismi di produzione di effetti processuali molto delicati. Di tutto ciò anche il procedimento approntato per la notifica di un atto a persona irreperibile –da sempre indicato come esempio di equilibrio tra il diritto del richiedente a non avere difficoltà ad agire in giudizio e quello, spesso opposto, del destinatario ad avere notizia dell’atto anche in caso di sua momentanea assenza – deve necessariamente tenere conto. L’autore analizza il momento perfezionativo della notifica nel procedimento all’irreperibile nel contesto processuale appena accennato, alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali e, soprattutto, della nota sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010, con cui la Corte costituzionale ha sancito l’incostituzionalità dell’art. 140 cpc, nella parte in cui non prevede che per il destinatario la notifica si intende perfezionata solo con la ricezione dell’atto o decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata da parte dell’Ufficiale giudiziario.
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