Nell’ambito della ‘campagna’ in materia di sicurezza il legislatore interviene con le disposizioni di cui alla l. n. 38/09 che, oltre a prevedere la nuova fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p., modificano anche al sistema delle misure ante delictum. Alla base delle legge c’è il dichiarato, e certamente condivisibile, scopo di prevenire e reprimere comportamenti molesti e petulanti, posti in essere in danno di determinate fasce di soggetti, per lo più – anche se non esclusivamente – di sesso femminile. Le condivisibili esigenze di maggior tutela, in favore di alcune categorie di persone oggetto di comportamenti vessatori, risultano, però, vanificate dalla strutturazione della nuova fattispecie incriminatrice che, certamente, non può essere additata ad esempio di felice tecnica legislativa. Anche ad un sommario esame il nuovo art- 612-bis c.p. pone in risalto un completo aggiramento del principio di tassativita`-determinatezza del tipo criminoso. Del resto, quando il legislatore utilizza formule onnicomprensive e di chiusura, che nulla hanno che vedere con la soddisfazione di esigenze di rigorosa descrizione della fattispecie determinata – come ‘‘condotte reiterate’’, ‘‘perdurante’’ e ‘‘grave’’ stato di ansia o timore, ‘‘relazione affettiva’’, ‘‘alterare le proprie abitudini di vita’’ – appare inevitabile l’intervento ‘creativo’ del giudice a cui viene demandato il non facile compito di delineare la reale portata di fattispecie che presentano un pericoloso sfasamento tra condotta ed evento e, dunque il problema coinvolge anche l’accertamento del nesso causale . Una tale realtà può dar vita ad affermazioni, dubbie sul piano costituzionale, ‘del diritto del caso per caso’, con conseguente violazione del principio fondamentale della certezza del diritto, a tacere delle sperequazioni sul piano sostanziale.
Una nuova figura criminosa: lo ‘stalking’ (art. 612-bis c.p.). Ovvero un altro, inutile, ‘guazzabuglio normativo’
LO MONTE, Elio
2010
Abstract
Nell’ambito della ‘campagna’ in materia di sicurezza il legislatore interviene con le disposizioni di cui alla l. n. 38/09 che, oltre a prevedere la nuova fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p., modificano anche al sistema delle misure ante delictum. Alla base delle legge c’è il dichiarato, e certamente condivisibile, scopo di prevenire e reprimere comportamenti molesti e petulanti, posti in essere in danno di determinate fasce di soggetti, per lo più – anche se non esclusivamente – di sesso femminile. Le condivisibili esigenze di maggior tutela, in favore di alcune categorie di persone oggetto di comportamenti vessatori, risultano, però, vanificate dalla strutturazione della nuova fattispecie incriminatrice che, certamente, non può essere additata ad esempio di felice tecnica legislativa. Anche ad un sommario esame il nuovo art- 612-bis c.p. pone in risalto un completo aggiramento del principio di tassativita`-determinatezza del tipo criminoso. Del resto, quando il legislatore utilizza formule onnicomprensive e di chiusura, che nulla hanno che vedere con la soddisfazione di esigenze di rigorosa descrizione della fattispecie determinata – come ‘‘condotte reiterate’’, ‘‘perdurante’’ e ‘‘grave’’ stato di ansia o timore, ‘‘relazione affettiva’’, ‘‘alterare le proprie abitudini di vita’’ – appare inevitabile l’intervento ‘creativo’ del giudice a cui viene demandato il non facile compito di delineare la reale portata di fattispecie che presentano un pericoloso sfasamento tra condotta ed evento e, dunque il problema coinvolge anche l’accertamento del nesso causale . Una tale realtà può dar vita ad affermazioni, dubbie sul piano costituzionale, ‘del diritto del caso per caso’, con conseguente violazione del principio fondamentale della certezza del diritto, a tacere delle sperequazioni sul piano sostanziale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.