Il lavoro consiste in una nota all’ordinanza del 16.12.08, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, in tema di competenza per territorio per connessione per procedimenti aventi ad oggetto reati contestati a magistrati. Il provvedimento giurisdizionale annotato è stata proficua occasione per svolgere interessanti riflessioni sulla speciale disciplina della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati. Si parte da una puntuale ricostruzione storica dell’istituto (dalla genesi alla disciplina che il legislatore del codice del 1988 ha inteso riservare alla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati) per poi soffermarsi sulle precipue finalità sottese alla peculiare disciplina della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati: l’esigenza di salvaguardare il prestigio della magistratura, la serenità e l’obiettività del giudizio, nonché l’imparzialità del giudicante mediante una disciplina specifica, finalizzata ad evitare che il processo in cui sia parte interessata un giudice o un magistrato del pubblico ministero si celebri innanzi ad un giudice appartenente allo stesso ufficio giudiziario presso il quale quel magistrato esercita (o esercitava) le sue funzioni al momento del fatto. Segue, poi, una puntuale analisi del vigente testo dell’art. 11 del codice di rito penale, con conseguente approfondimento delle problematiche inerenti sia all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del citato art. 11 che ai criteri per l’individuazione del giudice competente. A conclusione vengono svolte approfondite riflessioni in ordine alla idoneità della vigente disciplina, in tema di competenza per connessione, per reati riguardanti i magistrati, a garantire il difficile equilibrio tra esigenze di imparzialità del giudizio e rispetto del principio della naturalità e precostituzione del giudice. Ed invero, premesso che la competenza, per i reati in cui risultano coinvolti magistrati, si cristallizza con la iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro tenuto presso l’ufficio di Procura e che, quindi, si anticipa al momento della iscrizione della notitia criminis nel registro generale delle notizie di reato l’operatività della c.d. perpetuatio jurisdictionis, non può, comunque, dirsi violato il principio della precostituzione del giudice, in quanto il giudice chiamato a giudicare non è un organo istituito a posteriori rispetto alla commissione del reato, viepiù in considerazione del fatto che il giudice del locus commissi delicti non offrirebbe adeguate garanzie di serenità ed imparzialità, per i possibili condizionamenti derivanti dal rapporto di colleganza con il magistrato interessato, a vario titolo, al procedimento penale. In sintesi, la nota condivide in pieno la decisione assunta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, in quanto tesa al perseguimento di precipue finalità – quali il prestigio della magistratura, la serenità e l’obiettività del giudizio, nonché la imparzialità del giudicante – espressione, a loro volta, di valori costituzionali, sicuramente meritevoli di ampia tutela, al pari del principio della “naturalità” del giudice.

L'applicazione dell'art. 11 c.p.p. tra tutela del giudice naturale e garanzia di serenità nello svolgimento del giudizio

RANIERI, Enrico
2009-01-01

Abstract

Il lavoro consiste in una nota all’ordinanza del 16.12.08, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, in tema di competenza per territorio per connessione per procedimenti aventi ad oggetto reati contestati a magistrati. Il provvedimento giurisdizionale annotato è stata proficua occasione per svolgere interessanti riflessioni sulla speciale disciplina della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati. Si parte da una puntuale ricostruzione storica dell’istituto (dalla genesi alla disciplina che il legislatore del codice del 1988 ha inteso riservare alla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati) per poi soffermarsi sulle precipue finalità sottese alla peculiare disciplina della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati: l’esigenza di salvaguardare il prestigio della magistratura, la serenità e l’obiettività del giudizio, nonché l’imparzialità del giudicante mediante una disciplina specifica, finalizzata ad evitare che il processo in cui sia parte interessata un giudice o un magistrato del pubblico ministero si celebri innanzi ad un giudice appartenente allo stesso ufficio giudiziario presso il quale quel magistrato esercita (o esercitava) le sue funzioni al momento del fatto. Segue, poi, una puntuale analisi del vigente testo dell’art. 11 del codice di rito penale, con conseguente approfondimento delle problematiche inerenti sia all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del citato art. 11 che ai criteri per l’individuazione del giudice competente. A conclusione vengono svolte approfondite riflessioni in ordine alla idoneità della vigente disciplina, in tema di competenza per connessione, per reati riguardanti i magistrati, a garantire il difficile equilibrio tra esigenze di imparzialità del giudizio e rispetto del principio della naturalità e precostituzione del giudice. Ed invero, premesso che la competenza, per i reati in cui risultano coinvolti magistrati, si cristallizza con la iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro tenuto presso l’ufficio di Procura e che, quindi, si anticipa al momento della iscrizione della notitia criminis nel registro generale delle notizie di reato l’operatività della c.d. perpetuatio jurisdictionis, non può, comunque, dirsi violato il principio della precostituzione del giudice, in quanto il giudice chiamato a giudicare non è un organo istituito a posteriori rispetto alla commissione del reato, viepiù in considerazione del fatto che il giudice del locus commissi delicti non offrirebbe adeguate garanzie di serenità ed imparzialità, per i possibili condizionamenti derivanti dal rapporto di colleganza con il magistrato interessato, a vario titolo, al procedimento penale. In sintesi, la nota condivide in pieno la decisione assunta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, in quanto tesa al perseguimento di precipue finalità – quali il prestigio della magistratura, la serenità e l’obiettività del giudizio, nonché la imparzialità del giudicante – espressione, a loro volta, di valori costituzionali, sicuramente meritevoli di ampia tutela, al pari del principio della “naturalità” del giudice.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/3017118
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact