Nel saggio si analizza l’art. 36 dello Statuto dei lavoratori (l. 300/70), disposizione in cui è collocata la disciplina della la clausola sociale di equo trattamento. L’art. 36 impone ai datori di lavoro che si aggiudicano appalti pubblici di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria. La norma costituisce, da un lato, una misura di sostegno all’organizzazione sindacale attraverso la promozione dell’applicazione, ancorché indiretta e mediata, della contrattazione collettiva; dall’altra partecipa anch’essa alla linea cd. “costituzionalistica”, in quanto, garantendo l’equo trattamento in una consistente area del lavoro subordinato, tutela i diritti dei lavoratori, specie di natura retributiva, sul piano del rapporto individuale di lavoro . Nel quadro normativo sviluppatosi fino allo Statuto dei lavoratori lo strumento non rappresentava una novità, inserendosi tra le misure di politica legislativa di tutela dei lavoratori coinvolti in attività di esecuzione di opere pubbliche, con un antecedente già nella normativa sui lavori pubblici dello Stato unitario. L’esigenza di regolare la clausola sociale ha trovato un risalente riconoscimento anche nelle fonti internazionali, in particolare nella Convenzione O.I.L. n. 94 del 1949, resa esecutiva in Italia con l. 2 agosto 1952, n. 1305: si imponeva, nei contratti stipulati dagli imprenditori privati con la Pubblica Amministrazione, l’inserimento di clausole che assicurassero retribuzioni ed altre condizioni del rapporto di lavoro non meno favorevoli di quelle derivanti dalla contrattazione collettiva. Il merito dell’art. 36 St. lav. è di avere introdotto una disciplina di carattere generale, razionalizzando una serie di previsioni settoriali e alluvionali che fino al 1970 avevano imposto la c.d. “clausola sociale” in varie e disparate categorie produttive . La disposizione rientra tra le tecniche legislative di estensione dell’efficacia soggettiva del contratto collettivo, della cui legittimità costituzionale, in relazione ai commi 2-4, dell’art. 39 Cost., non si è mai seriamente dubitato. Fin dai primi commenti si è evidenziato che la norma a) non impone alle imprese di osservare le clausole del contratto collettivo, bensì richiede, una volta manifestata la volontà di accedere a risorse e/o benefici provenienti dallo Stato, di adottare la fonte collettiva come schema di riferimento per le condizioni da assicurare ai prestatori; b) si rivolge all’amministrazione e all’ente pubblico e non al datore di lavoro, il quale è sottoposto all’obbligo di applicare le clausole del contratto collettivo solo in virtù del provvedimento o del contratto stipulato con la pubblica amministrazione.

La clausola sociale di equo trattamento nell’art. 36 dello Statuto dei lavoratori

LUCIANI, VINCENZO
2010-01-01

Abstract

Nel saggio si analizza l’art. 36 dello Statuto dei lavoratori (l. 300/70), disposizione in cui è collocata la disciplina della la clausola sociale di equo trattamento. L’art. 36 impone ai datori di lavoro che si aggiudicano appalti pubblici di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria. La norma costituisce, da un lato, una misura di sostegno all’organizzazione sindacale attraverso la promozione dell’applicazione, ancorché indiretta e mediata, della contrattazione collettiva; dall’altra partecipa anch’essa alla linea cd. “costituzionalistica”, in quanto, garantendo l’equo trattamento in una consistente area del lavoro subordinato, tutela i diritti dei lavoratori, specie di natura retributiva, sul piano del rapporto individuale di lavoro . Nel quadro normativo sviluppatosi fino allo Statuto dei lavoratori lo strumento non rappresentava una novità, inserendosi tra le misure di politica legislativa di tutela dei lavoratori coinvolti in attività di esecuzione di opere pubbliche, con un antecedente già nella normativa sui lavori pubblici dello Stato unitario. L’esigenza di regolare la clausola sociale ha trovato un risalente riconoscimento anche nelle fonti internazionali, in particolare nella Convenzione O.I.L. n. 94 del 1949, resa esecutiva in Italia con l. 2 agosto 1952, n. 1305: si imponeva, nei contratti stipulati dagli imprenditori privati con la Pubblica Amministrazione, l’inserimento di clausole che assicurassero retribuzioni ed altre condizioni del rapporto di lavoro non meno favorevoli di quelle derivanti dalla contrattazione collettiva. Il merito dell’art. 36 St. lav. è di avere introdotto una disciplina di carattere generale, razionalizzando una serie di previsioni settoriali e alluvionali che fino al 1970 avevano imposto la c.d. “clausola sociale” in varie e disparate categorie produttive . La disposizione rientra tra le tecniche legislative di estensione dell’efficacia soggettiva del contratto collettivo, della cui legittimità costituzionale, in relazione ai commi 2-4, dell’art. 39 Cost., non si è mai seriamente dubitato. Fin dai primi commenti si è evidenziato che la norma a) non impone alle imprese di osservare le clausole del contratto collettivo, bensì richiede, una volta manifestata la volontà di accedere a risorse e/o benefici provenienti dallo Stato, di adottare la fonte collettiva come schema di riferimento per le condizioni da assicurare ai prestatori; b) si rivolge all’amministrazione e all’ente pubblico e non al datore di lavoro, il quale è sottoposto all’obbligo di applicare le clausole del contratto collettivo solo in virtù del provvedimento o del contratto stipulato con la pubblica amministrazione.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/3019929
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact