La disciplina del trattamento di fine rapporto (Tfr) è stata profondamente modificata dalla riforma previdenziale, producendo effetti principalmente per le imprese che occupano almeno 50 dipendenti. Tale riforma prevede che i lavoratori (con un meccanismo di silenzio-assenso) possano destinare il Tfr che matura dal 1° gennaio 2007 a un fondo della previdenza complementare integrativa oppure, in via residuale, al fondo di tesoreria costituito presso l’Inps. Ne deriva che solo il Tfr maturato fino al 31 dicembre 2006 continua a essere gestito dall’impresa. Per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti, invece, si possono profilare due distinte ipotesi, salvo che i dipendenti non optino di destinare ugualmente il Tfr maturando alla previdenza complementare. La prima ipotesi concerne le imprese che redigono il bilancio civilistico, per le quali il Tfr continua a essere regolato dall’art. 2120 c.c. ed è iscritto in bilancio secondo le modalità previste dal principio contabile nazionale OIC 19. La seconda ipotesi concerne le imprese che, per obbligo o per scelta (D. Lgs. 38/2005), adottano i principi contabili IFRS, per le quali il Tfr deve essere valutato e iscritto in bilancio del principio contabile IAS 19 l’attenzione di questo lavoro si concentra su tale seconda ipotesi. La scelta di focalizzare l’attenzione sul Tfr deriva dalla circostanza che tale forma di beneficio non è contemplata dallo IAS 19 “Employee Benefits”. Infatti, nell’aprile 2002, l’IFRIC ha qualificato il Tfr come un beneficio successivo alla fine del rapporto di lavoro della forma dei piani a benefici definiti. Da tale classificazione deriva che il Tfr può essere iscritto in bilancio solo mediante la stima annuale del valore attuale dei benefici (comprensivi delle rivalutazioni e degli incrementi salariali futuri) da erogare ai dipendenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Da tale qualificazione, ne deriva che oltre a riflettere nelle sintesi di esercizio eventi successivi alla data del bilancio, l’importo del Tfr maturato a quella stessa data potrebbe differire da quella che competerebbe al lavoratore ai sensi dell’art. 2120 c.c. Pertanto, in attesa della revisione del parere espresso dall’IFRIC, tale lavoro, partendo dall’analisi della natura del Tfr intende darne una qualificazione più corretta ai fini della più appropriata collocazione dello stesso tra i benefici ai dipendenti previsti dallo IAS 19.

La natura del trattamento di fine rapporto. Note di confronto tra l’impostazione contabile nazionale e quella internazionale.

MATONTI, GAETANO
2010-01-01

Abstract

La disciplina del trattamento di fine rapporto (Tfr) è stata profondamente modificata dalla riforma previdenziale, producendo effetti principalmente per le imprese che occupano almeno 50 dipendenti. Tale riforma prevede che i lavoratori (con un meccanismo di silenzio-assenso) possano destinare il Tfr che matura dal 1° gennaio 2007 a un fondo della previdenza complementare integrativa oppure, in via residuale, al fondo di tesoreria costituito presso l’Inps. Ne deriva che solo il Tfr maturato fino al 31 dicembre 2006 continua a essere gestito dall’impresa. Per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti, invece, si possono profilare due distinte ipotesi, salvo che i dipendenti non optino di destinare ugualmente il Tfr maturando alla previdenza complementare. La prima ipotesi concerne le imprese che redigono il bilancio civilistico, per le quali il Tfr continua a essere regolato dall’art. 2120 c.c. ed è iscritto in bilancio secondo le modalità previste dal principio contabile nazionale OIC 19. La seconda ipotesi concerne le imprese che, per obbligo o per scelta (D. Lgs. 38/2005), adottano i principi contabili IFRS, per le quali il Tfr deve essere valutato e iscritto in bilancio del principio contabile IAS 19 l’attenzione di questo lavoro si concentra su tale seconda ipotesi. La scelta di focalizzare l’attenzione sul Tfr deriva dalla circostanza che tale forma di beneficio non è contemplata dallo IAS 19 “Employee Benefits”. Infatti, nell’aprile 2002, l’IFRIC ha qualificato il Tfr come un beneficio successivo alla fine del rapporto di lavoro della forma dei piani a benefici definiti. Da tale classificazione deriva che il Tfr può essere iscritto in bilancio solo mediante la stima annuale del valore attuale dei benefici (comprensivi delle rivalutazioni e degli incrementi salariali futuri) da erogare ai dipendenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Da tale qualificazione, ne deriva che oltre a riflettere nelle sintesi di esercizio eventi successivi alla data del bilancio, l’importo del Tfr maturato a quella stessa data potrebbe differire da quella che competerebbe al lavoratore ai sensi dell’art. 2120 c.c. Pertanto, in attesa della revisione del parere espresso dall’IFRIC, tale lavoro, partendo dall’analisi della natura del Tfr intende darne una qualificazione più corretta ai fini della più appropriata collocazione dello stesso tra i benefici ai dipendenti previsti dallo IAS 19.
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