Il saggio offre un contributo all’inquadramento della dignità umana all’interno del vigente ordinamento. Nel dichiarato intento di volgere l'attenzione alle necessità pratiche del giurista, fuggendo dall’ansia definitoria tipicamente dogmatica, lo scritto analizza se, nell’esperienza giuridica italiana, la dignità umana si configura come un principio normativo tra altri, e con questi bilanciabile, o se invece assurge ad un rango superiore, sì da costituire un elemento precursore dell’argomentazione in senso logico o assiologico. La risposta all’interrogativo ruota intorno al ruolo fondamentale che il valore assolve nella Carta fondamentale: poiché nel progetto costituzionale la “persona” è tutelata in modo libero ed eguale proprio perché essa – a prescindere dalla sua condizione sociale – ha una sua dignità, anzi “è” essa stessa dignità (artt. 2 e 3, comma 2, cost.), quest’ultima, in quanto irriducibilmente legata all'essere, non è destinata a cedere in alcuna ipotesi. Essa, come valore in sé, non va confusa con i principi insieme ai quali trova applicazione. Ciò nondimeno, in relazione a casi specifici, le “ragioni di dignità” di un diritto potranno essere considerate quantitativamente meno apprezzabili di quelle riferibili a diversi diritti; e queste ipotesi potranno essere valutate singolarmente dal giudice ed in modo più esteso ed astratto dal legislatore, ma sempre preservando la parte di dignità presente nel principio – per quella o quelle ipotesi – soccombente.

Il valore della dignità della persona nell'ordinamento italiano

LONARDO, Loris
2011-01-01

Abstract

Il saggio offre un contributo all’inquadramento della dignità umana all’interno del vigente ordinamento. Nel dichiarato intento di volgere l'attenzione alle necessità pratiche del giurista, fuggendo dall’ansia definitoria tipicamente dogmatica, lo scritto analizza se, nell’esperienza giuridica italiana, la dignità umana si configura come un principio normativo tra altri, e con questi bilanciabile, o se invece assurge ad un rango superiore, sì da costituire un elemento precursore dell’argomentazione in senso logico o assiologico. La risposta all’interrogativo ruota intorno al ruolo fondamentale che il valore assolve nella Carta fondamentale: poiché nel progetto costituzionale la “persona” è tutelata in modo libero ed eguale proprio perché essa – a prescindere dalla sua condizione sociale – ha una sua dignità, anzi “è” essa stessa dignità (artt. 2 e 3, comma 2, cost.), quest’ultima, in quanto irriducibilmente legata all'essere, non è destinata a cedere in alcuna ipotesi. Essa, come valore in sé, non va confusa con i principi insieme ai quali trova applicazione. Ciò nondimeno, in relazione a casi specifici, le “ragioni di dignità” di un diritto potranno essere considerate quantitativamente meno apprezzabili di quelle riferibili a diversi diritti; e queste ipotesi potranno essere valutate singolarmente dal giudice ed in modo più esteso ed astratto dal legislatore, ma sempre preservando la parte di dignità presente nel principio – per quella o quelle ipotesi – soccombente.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/3094341
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact