Lo studio si propone di dimostrare che nel corso dell’età repubblicana e del principato l’ordinamento giuridico romano consentiva l’uso dell’analogia anche in materia penale e che dunque il principio garantistico sintetizzato dalla massima nullum crimen sine lege non affonda le sue radici in epoca romana. In particolare le fonti analizzate sono due orazioni ciceroniane, la pro Cluentio e la pro Rabirio Postumo, e un brano di Modestino, in D. 48,4,7,3. Le prime due fonti sono esaminate anche alla luce delle tecniche retoriche di interpretazione, specialmente in relazione agli status ratiocinativus e di scriptum et voluntas. Il brano di Modestino è invece sottoposto ad un’esegesi testuale, volta a verificare l’originalità dell’assunto secondo cui il crimen maiestatis poteva essere perseguito anche in seguito ad un’interpretazione analogica della legge.
Die Zulässigkeit der Analogie im Strafrecht der späten Republik und des Prinzipats
SCOGNAMIGLIO, MARGHERITA
2012-01-01
Abstract
Lo studio si propone di dimostrare che nel corso dell’età repubblicana e del principato l’ordinamento giuridico romano consentiva l’uso dell’analogia anche in materia penale e che dunque il principio garantistico sintetizzato dalla massima nullum crimen sine lege non affonda le sue radici in epoca romana. In particolare le fonti analizzate sono due orazioni ciceroniane, la pro Cluentio e la pro Rabirio Postumo, e un brano di Modestino, in D. 48,4,7,3. Le prime due fonti sono esaminate anche alla luce delle tecniche retoriche di interpretazione, specialmente in relazione agli status ratiocinativus e di scriptum et voluntas. Il brano di Modestino è invece sottoposto ad un’esegesi testuale, volta a verificare l’originalità dell’assunto secondo cui il crimen maiestatis poteva essere perseguito anche in seguito ad un’interpretazione analogica della legge.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.