Il divieto di discriminazione rappresenta un principio del diritto dei contratti che concorre a regolare l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Nell’ordinamento spagnolo la Ley Orgánica 22 marzo 2007, n. 3, per l’eguaglianza effettiva di donne e uomini (in attuazione della direttiva 2004/113/CE) individua relazioni di preferenza e compatibilità tra il principio di non discriminazione e quello di libertà contrattuale. L’àmbito di operatività del divieto di discriminazione è cosí circoscritto ai rapporti contrattuali che presentano un certo rilievo sociale. Il vigente diritto contrattuale anti-discriminatorio, inoltre, ha una valenza eminentemente preventiva, sí che il suo campo di applicazione privilegiato rimane la contrattazione di massa, nella quale è praticabile un controllo preventivo di legittimità delle clausole contrattuale.
Il principio di non discriminazione nell’accesso a beni e servizi nell’ordinamento ispano-comunitario
CARAPEZZA FIGLIA, Gabriele
2013-01-01
Abstract
Il divieto di discriminazione rappresenta un principio del diritto dei contratti che concorre a regolare l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Nell’ordinamento spagnolo la Ley Orgánica 22 marzo 2007, n. 3, per l’eguaglianza effettiva di donne e uomini (in attuazione della direttiva 2004/113/CE) individua relazioni di preferenza e compatibilità tra il principio di non discriminazione e quello di libertà contrattuale. L’àmbito di operatività del divieto di discriminazione è cosí circoscritto ai rapporti contrattuali che presentano un certo rilievo sociale. Il vigente diritto contrattuale anti-discriminatorio, inoltre, ha una valenza eminentemente preventiva, sí che il suo campo di applicazione privilegiato rimane la contrattazione di massa, nella quale è praticabile un controllo preventivo di legittimità delle clausole contrattuale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.