La regolamentazione della sicurezza sul lavoro nel nostro ordinamento si basa in primo luogo sulle disposizioni costituzionali in materia di libertà di iniziativa economica e tutela della salute. Il diritto alla salute ha una particolare rilevanza nel sistema costituzionale, in quanto, ai sensi dell’art. 32, consiste sia in un fondamentale diritto dell’individuo sia in un interesse della collettività e si inserisce nell’ambito dei diritti fondamentali attraverso l’esplicito raccordo tra il bene salute e la più ampia promozione della persona umana sancita dall’art. 2 Cost. Esso dunque non coincide solo con il diritto all’integrità fisica, ma va inteso in senso più ampio in quanto coinvolge tutte le situazioni che consentono al soggetto di esplicare la propria personalità in condizioni di sicurezza e rappresenta perciò un connotato della persona fisica che assume particolare rilevanza in relazione al rapporto di lavoro, proprio in quanto la prestazione dell’attività lavorativa costituisce al tempo stesso un momento di espressione della personalità ed una occasione di esposizione a rischi.Dalla complessiva lettura del testo unico emanato con il d. lgs. 81/2008 che, come produce l’intensificazione dei profili di responsabilità del datore di lavoro, è quella di un riequilibrio degli interessi sottesi al rapporto di lavoro e di un sostanziale conseguente ampliamento del sinallagma del contratto, nel quale irrompe l’obbligazione di sicurezza, divenuta, senza più limitazioni di sorta, come si diceva, obbligazione primaria al pari di quella retributiva in capo al datore, ma con significative proiezioni anche sul prestatore di lavoro che, nel nuovo quadro, non è più solo un creditore di sicurezza, ma è tenuto a propria volta a partecipare attivamente alla gestione dei rischi, assumendosi obblighi immediatamente incidenti, anche sotto il profilo economico, sulla dinamica dei suoi rapporti con il datore di lavoro. Restano però residuali le ipotesi di concorso di colpa del lavoratore con conseguente esonero totale del datore da ogni responsabilità La naturale conseguenza di una siffatta ricostruzione sembra essere tuttavia rappresentata da un quadro nel quale, al pari di altri contratti a prestazioni corrispettive, anche nel contratto di lavoro potrebbe validamente essere eccepito dal prestatore l’inadempimento del datore agli obblighi di sicurezza.

OBBLIGAZIONE DI SICUREZZA, INADEMPIMENTO E MORA CREDENDI DEL DATORE DI LAVORO

CAPECE, Marco
2012-01-01

Abstract

La regolamentazione della sicurezza sul lavoro nel nostro ordinamento si basa in primo luogo sulle disposizioni costituzionali in materia di libertà di iniziativa economica e tutela della salute. Il diritto alla salute ha una particolare rilevanza nel sistema costituzionale, in quanto, ai sensi dell’art. 32, consiste sia in un fondamentale diritto dell’individuo sia in un interesse della collettività e si inserisce nell’ambito dei diritti fondamentali attraverso l’esplicito raccordo tra il bene salute e la più ampia promozione della persona umana sancita dall’art. 2 Cost. Esso dunque non coincide solo con il diritto all’integrità fisica, ma va inteso in senso più ampio in quanto coinvolge tutte le situazioni che consentono al soggetto di esplicare la propria personalità in condizioni di sicurezza e rappresenta perciò un connotato della persona fisica che assume particolare rilevanza in relazione al rapporto di lavoro, proprio in quanto la prestazione dell’attività lavorativa costituisce al tempo stesso un momento di espressione della personalità ed una occasione di esposizione a rischi.Dalla complessiva lettura del testo unico emanato con il d. lgs. 81/2008 che, come produce l’intensificazione dei profili di responsabilità del datore di lavoro, è quella di un riequilibrio degli interessi sottesi al rapporto di lavoro e di un sostanziale conseguente ampliamento del sinallagma del contratto, nel quale irrompe l’obbligazione di sicurezza, divenuta, senza più limitazioni di sorta, come si diceva, obbligazione primaria al pari di quella retributiva in capo al datore, ma con significative proiezioni anche sul prestatore di lavoro che, nel nuovo quadro, non è più solo un creditore di sicurezza, ma è tenuto a propria volta a partecipare attivamente alla gestione dei rischi, assumendosi obblighi immediatamente incidenti, anche sotto il profilo economico, sulla dinamica dei suoi rapporti con il datore di lavoro. Restano però residuali le ipotesi di concorso di colpa del lavoratore con conseguente esonero totale del datore da ogni responsabilità La naturale conseguenza di una siffatta ricostruzione sembra essere tuttavia rappresentata da un quadro nel quale, al pari di altri contratti a prestazioni corrispettive, anche nel contratto di lavoro potrebbe validamente essere eccepito dal prestatore l’inadempimento del datore agli obblighi di sicurezza.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/3877597
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