L’art. 54 del Decreto Legge del 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», apporta diverse modifiche alla disciplina delle impugnazioni contenuta nel codice di procedura civile; in particolare, attribuisce al giudice di secondo grado la facoltà di dichiarare inammissibile l’appello, qualora non abbia una ragionevole possibilità di essere accolto. La relazione illustrativa che ha accompagnato il d.d.l. di conversione del decreto de quo motiva questa limitazione come correttivo ad un sistema delle impugnazioni che costituisce «l’elemento di maggiore inefficienza della giustizia civile italiana e uno dei maggiori disincentivi allo sviluppo degli investimenti nel nostro Paese». Nel saggio, si esprimono considerazioni critiche nei confronti di quest’intervento normativo. La primazia della “celerità” del processo, a discapito della garanzia di (maggiore) correttezza della pronuncia giudiziale assicurata dall’appello, è il segno della considerazione che, nell’innovare la dinamica processuale, è stata rivolta ad uno solo degl’interessi in campo. La novella, infatti, è stata “pensata” per una specifica categoria (il mondo delle imprese e degli imprenditori), che, per quanto fondamentale nell’economia nazionale, è pur sempre portatrice di una visione parziale degli interessi. Volendo assumere, inoltre, la natura costituzionale del doppio grado di giudizio, la restrizione imposta all’appello dal decreto n. 83/2012 incorre anche in una censura d’incostituzionalità. La pienezza della tutela giudiziaria assicurata (anche) dalla doppia giurisdizione è lesa, infatti, dall’ampiezza di decisione che il decreto-legge rimette al giudice, che, in una con le precarie condizioni di lavoro in cui questi versa, rischia di negare giustizia anche alle istanze di appello fondate e non pretestuose, a tutto favore di un interesse parziale e di natura eminentemente economica.

La tutela giurisdizionale dei diritti in tempi di crisi finanziaria. Il “Decreto Crescitalia” ed il riesame delle pronunce giudiziali

FATTIBENE, ROSANNA
2012-01-01

Abstract

L’art. 54 del Decreto Legge del 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», apporta diverse modifiche alla disciplina delle impugnazioni contenuta nel codice di procedura civile; in particolare, attribuisce al giudice di secondo grado la facoltà di dichiarare inammissibile l’appello, qualora non abbia una ragionevole possibilità di essere accolto. La relazione illustrativa che ha accompagnato il d.d.l. di conversione del decreto de quo motiva questa limitazione come correttivo ad un sistema delle impugnazioni che costituisce «l’elemento di maggiore inefficienza della giustizia civile italiana e uno dei maggiori disincentivi allo sviluppo degli investimenti nel nostro Paese». Nel saggio, si esprimono considerazioni critiche nei confronti di quest’intervento normativo. La primazia della “celerità” del processo, a discapito della garanzia di (maggiore) correttezza della pronuncia giudiziale assicurata dall’appello, è il segno della considerazione che, nell’innovare la dinamica processuale, è stata rivolta ad uno solo degl’interessi in campo. La novella, infatti, è stata “pensata” per una specifica categoria (il mondo delle imprese e degli imprenditori), che, per quanto fondamentale nell’economia nazionale, è pur sempre portatrice di una visione parziale degli interessi. Volendo assumere, inoltre, la natura costituzionale del doppio grado di giudizio, la restrizione imposta all’appello dal decreto n. 83/2012 incorre anche in una censura d’incostituzionalità. La pienezza della tutela giudiziaria assicurata (anche) dalla doppia giurisdizione è lesa, infatti, dall’ampiezza di decisione che il decreto-legge rimette al giudice, che, in una con le precarie condizioni di lavoro in cui questi versa, rischia di negare giustizia anche alle istanze di appello fondate e non pretestuose, a tutto favore di un interesse parziale e di natura eminentemente economica.
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