Il contributo esamina il complesso iter legislativo della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari, e lamenta il mancato raggiungimento di un accordo tra le Istituzioni in sede di conciliazione nel marzo 2011. La proposta di riforma della disciplina sui novel foods conteneva una definizione di “nanomateriale ingegnerizzato” utile ai fini di una efficace regolamentazione delle nanotecnologie nel settore alimentare. Nelle more, trova applicazione la disciplina alimentare dell’Unione europea contenuta nel Regolamento n. 178/2002/Ce, a tutela della sicurezza alimentare e del consumatore, che prevede una valutazione caso per caso del rischio dei nanofoods, affidata all’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Tale disciplina sembra tuttavia insufficiente a tutelare i consumatori in quanto non prevede una autorizzazione all’immissione sul mercato comunitario basta su una preventiva analisi del rischio per i nanofoods. L’adozione di una definizione di “nanomateriale” in una recente Raccomandazione della Commissione, ai fini della legislazione e delle politiche dell’Unione europea, non contribuisce a rendere più chiaro il quadro normativo e sembra di difficile applicazione nella pratica.

Nanofoods e Novel foods nella legislazione alimentare dell'Unione europea

MARRANI, DANIELA
2012-01-01

Abstract

Il contributo esamina il complesso iter legislativo della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari, e lamenta il mancato raggiungimento di un accordo tra le Istituzioni in sede di conciliazione nel marzo 2011. La proposta di riforma della disciplina sui novel foods conteneva una definizione di “nanomateriale ingegnerizzato” utile ai fini di una efficace regolamentazione delle nanotecnologie nel settore alimentare. Nelle more, trova applicazione la disciplina alimentare dell’Unione europea contenuta nel Regolamento n. 178/2002/Ce, a tutela della sicurezza alimentare e del consumatore, che prevede una valutazione caso per caso del rischio dei nanofoods, affidata all’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Tale disciplina sembra tuttavia insufficiente a tutelare i consumatori in quanto non prevede una autorizzazione all’immissione sul mercato comunitario basta su una preventiva analisi del rischio per i nanofoods. L’adozione di una definizione di “nanomateriale” in una recente Raccomandazione della Commissione, ai fini della legislazione e delle politiche dell’Unione europea, non contribuisce a rendere più chiaro il quadro normativo e sembra di difficile applicazione nella pratica.
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